OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFRATTO
Tribunale di Ascoli Piceno.
Opposizione alla convalida di sfratto per morosità. Non adeguarsi all’ordine del Giudice che obbliga le parti a ricorrere alla mediazione obbligatoria è controproducente per entrambe le parti. Il Giudice preso atto che la procedura di mediazione obbligatoria non è stata iniziata da alcuna delle parti nonostante l’ordine del Giudice e che parte interessata poteva essere sia il conduttore relativamente alla procedibilità della sua opposizione a convalida di sfratto per morosità, ma anche il proprietario in punto di ottenimento di sentenza di condanna per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore e non versati, dichiara improcedibile l’opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per l’effetto conferma la propria precedente ordinanza di rilascio di immobile con risoluzione ipso facto del contratto di locazione ad uso diverso tra le parti.
Che ne pensate? Siete d’accordo?