RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE: LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA

Non importa che il ricorrente abbia utilizzato lo strumento del rito sommario di cognizione di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile: la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità dell’azione, è comunque vincolante. E questo perché il legislatore ha voluto evitare che si potesse decidere nel merito la controversia senza prima aver tentato un accordo tra le parti. Tanto è vero che solo nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo la mediazione non è necessaria, ma lo ridiventa nel momento in cui viene sollevata opposizione e, quindi, si passa a giudicare il merito della controversia.

È questo l’importante chiarimento fornito da una recente ordinanza del tribunale di Roma [1] secondo cui, pertanto, anche nel caso di rito sommario di cognizione, la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità dell’azione.

A conferma dell’obbligatorietà della mediazione per il ricorso ex articolo 702bis del codice di procedura civile c’è proprio il dettato della legge: l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, successivamente modificato dal decreto legge 69/2013 (cosiddetto «Decreto del Fare»), nell’elencare i casi di esclusione dal tentativo di mediazione, non indica invece il ricorso ex articolo 702bis, ossia il rito sommario di cognizione. Del resto – chiosa l’ordinanza in commento – la ratio della mediazione obbligatoria si fonda sull’idoneità a passare in giudicato del provvedimento che definisce la controversia. E tale certamente è la decisione del giudice che chiude il procedimento sommario di cognizione.

In definitiva, se la materia per la quale si agisce con il ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ. rientra tra quelle per cui la legge richiede la mediazione obbligatoria, quest’ultima resta condizione di procedibilità dell’azione.

[1] Trib. Roma, ord. del 10.05.2017.

 

Fonte: La legge per tutti

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