Tribunale Ordinario di Reggio nell’Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:
S. srl;
M. S. S. , e F. S.;
contro
C. spa ,
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con citazione in riassunzione, attesa la precedente dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa, parte attrice conveniva in giudizio C. spa al fine di accertare il saldo contabile del conto corrente con apertura di credito n.751-7 aperto presso l’agenzia di M. del C. E.(poi denominato C.) previa depurazione di interessi e spese illegittimamente applicate deducendo l’applicazione di interessi usurari, di interessi ultralegali in difetto di pattuizione, commissioni di scoperto prive di giustificazione causale, spese non pattuite.
C. spa si è costituita chiedendo il rigetto delle domande di parte avversa.
Alla prima udienza di comparizione del 26-11-2015, il giudice, tenuto conto che la materia dei contratti bancari rientra tra quelle per le quali la legge prevede il tentativo obbligatorio di mediazione, ha assegnato alle parti termine di giorni 15 per l’attivazione della detta procedura.
La Banca non partecipava alla mediazione eccependo che l’istanza di mediazione era stata depositata oltre il termine di quindici giorni disposto dal giudice.
Alla successiva udienza, del 18 aprile 2016 il giudice rilevava d’ufficio la tardiva presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 -bis D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché la richiesta di parte attrice era stata tardivamente depositata presso l’organismo di mediazione, in data 13-1-2016, e fissava per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. l’udienza del 14 luglio 2016 ore 13 concedendo termine per note difensive al riguardo.
Non è contestata tra le parti la tardiva presentazione della domanda di mediazione da parte dell’attrice che ha presentato l’istanza di mediazione il 13-1-2016 e, quindi, oltre il termine di 15 giorni imposto dal giudice all’udienza del giorno 26-11-2015.
Il termine indicato dal giudice per l’attivazione della procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 mediante deposito dell’istanza presso l’organismo deputato deve considerarsi perentorio potendosi tale perentorietà desumere, anche in via interpretativa in ragione dello scopo perseguito, che impone che lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/00,4530/04). Del resto, il legislatore ha previsto nel caso di mancato esperimento della detta procedura la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, che impone al giudice di emettere una sentenza di puro rito (impedendo in tal modo al processo di giungere al suo esito fisiologico); la mancata presentazione dell’istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice rende improduttivo di effetti il relativo incombente, determinando le stesse conseguenze del mancato esperimento di esso, ossia l’improcedibilità del giudizio.
Sotto altro profilo, anche qualora volesse ritenersi il termine in esame di natura ordinatoria (come sostenuto dalla difesa attorea), la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta comunque inevitabilmente la decadenza dalla relativa facoltà (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 589/2015, n. 4448/13, n. 4877/2005); nel caso di specie parte attrice non ha formulato l’istanza di proroga del termine in questione prima della sua scadenza.
Alla luce dei principi esposti, le domande formulate da parte attrice sono improcedibili.
Per effetto di tale pronuncia di improcedibilità, resta assorbita ogni questione di merito.
In applicazione del generale principio della soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, spese che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore del giudizio, dell’attività processuale svolta e degli altri parametri previsti dalla normativa in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Reggio Emilia in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Boiardi
visto l’art. 281-sexies c.p.c.,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2544/2015., ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara improcedibili le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di € 5000,00 oltre accessori di legge e spese generali del 15%.
Reggio Emilia, 14/07/2016
Il Giudice
dott. Simona Boiardi
Fonte: 101mediatori