REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Istruttore Dott. Antonella Ioffredi in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
B. G., C. G. D, M. U., e C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’avv. —–,
opponente
Contro
P. S.P.A. —– in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. —–,
Opposta
Causa Civile iscritta al n. —- /2014 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate all’udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
B. G. e la C. G. hanno proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. —- emesso in data 9 maggio 2014.
A seguito di invio delle parti in mediazione ai sensi degli arti. 5, comma 2 e 6, D.Lgs. 28/10 e del suo mancato esperimento, le —— hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità della causa.
Poiché effettivamente la mediazione non è stata promossa nei termini di legge, l’eccezione deve essere accolta. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Quanto alle spese processuali, esse vanno poste a carico delle opponenti come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “In tema dì opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” (Cass. n. 24629/15)
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
– dichiara l’improcedibilità dell’opposizione proposta da B. G. e C. G. di Miano U. e C. s.n.c.
– conferma il decreto ingiuntivo n. —– emesso dal Tribunale di Parma in data 9 maggio 2014 in favore di P. s.p.a. in liquidazione, che dichiara esecutivo.
– condanna le opponenti al pagamento in solido delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Il Giudice Ioffredi Antonella