TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
I SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Modena, nella persona del giudice unico dr. Alberto Rovatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 0/2014
– Parti e conclusioni
M. G. difensori avv.ti F. M. R. e G. M. R. del foro di Modena,
contro
B. P. difensore avv. L. V. del foro di Modena.
Conclusioni precisate: per l’attore come da foglio parte integrante del verbale d’udienza 5 febbraio 2016, per il convenuto come da verbale d’udienza 5 febbraio 2016 e comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno 12 marzo 2015.
– Ragioni della decisione
M. G. ha chiesto che, previa dichiarazione di invalidità delle relative clausole contrattuali, il B. P., presso il dante causa del quale lui intestatario di conto corrente e di conto anticipi, sia condannato alla restituzione di quanto in tesi addebitato illecitamente per interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non dovute, erronee date di valute, variazioni peggiorative non concordate.
Il B. P. oltre a contestare nel merito le domande, ha eccepito l’incompetenza territoriale per essere in tesi competente il tribunale di Verona, luogo di sua sede; dopo che il giudice istruttore aveva con ordinanza 3 aprile 2015 assegnato termine di quindici giorni per la presentazione di domanda di mediazione, ha eccepito l’improcedibilità delle domande giudiziali, giacché M. G. non avrebbe validamente introdotto e esperito la mediazione.
Per quel che riguarda la questione di competenza territoriale, non è controverso che i rapporti bancari siano stati instaurati con il dante causa del B. P. e S. P., notoriamente di sede in Modena, e in particolare siano intercorsi con la dipendenza di S. F. sul P., in provincia di Modena e ove M. G. aveva residenza; da presumere, dunque, che i contratti siano stati conclusi nel circondario del tribunale.
Infine risulta che l’unica domanda di mediazione presentata sia quella prodotta in copia dal B. P. e non è controverso che essa sia sottoscritta solamente da un difensore di M. G. in questa causa, (l’una a grafia somigliante e inclinata, l’altra no).
Ma tale domanda di mediazione cominciava con “Il/la sottoscritto/a G. M. … assistito dal proprio difensore di fiducia … in virtù di delega allegata alla presente domanda”, sottoscritto “G. M.” che “chiede l’avvio di una procedura di mediazione …”; nel momento in cui sottoscrive soggetto diverso da “G. M.”, la domanda di mediazione è affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedisce di considerarla validamente presentata.
In ogni caso, la domanda di mediazione così come formulata prevedeva l’ipotesi di semplice assistenza del difensore di fiducia ed eventualmente delega allegata, non che il difensore di fiducia avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e sottoscriverla;
sarebbe stata necessaria, quindi, procura specifica affinché soggetto diverso dall’interessato potesse divenire “Il/la sottoscritto/a” che in nome e per conto “chiede l’avvio di una procedura di mediazione”.
La questione rilevante è venuta alla luce dopo l’ordinanza 3 aprile 2015 del giudice istruttore;
è da aderire all’opinione per la quale il termine assegnato in quell’occasione aveva natura perentoria implicita, stante la sanzione di improcedibilità contemplata dalla legge e opposta interpretazione portando ad arbitrarie dilatazioni del processo.
Comunque, pure se la natura del termine fosse stata ordinatoria, M. G. avrebbe dovuto almeno segnalare al giudice istruttore, prima della scadenza, l’opportunità di prorogarlo o chiedere la remissione in termini;
nessuna di queste attività esercitate, ugualmente ne deriverebbe improcedibilità se il termine di natura ordinatoria.
Le spese processuali seguono la maggior soccombenza, che è della parte che prima del giudizio era onerata dello svolgimento di procedura di mediazione;
l’ammontare è liquidato conformemente a dispositivo, ricordandosi che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell’Iva se dovuta, per il contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro, senza che occorrano pronunce sui punti.
– Dispositivo.
Nella causa introdotta da M. G. con citazione notificata al B. P. per posta, piego raccomandato inviato il giorno 9 settembre 2014, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:
a) rigetta l’eccezione di incompetenza per territorio proposta dal B. P. contro M. G.;
b) dichiara improcedibili le domande proposte da M. G. contro il B. P.;
c) condanna M. G. a rimborsare al B. P. le spese processuali da esso sostenute e dovute;
d) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 48,00 euro di esborsi e in 8.030,00 euro di compenso, oltre spese generali e accessori di legge;
e) rigetta le contrarie e diverse domande o eccezioni.
Modena, 10.6.2016.
dott. Alberto Rovatti