LA LAMENTELA DEL SINGOLO NON FA SCATTARE IL REATO

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/06/2016 n° 25424

Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza del 30 aprile 2013 il Tribunale di Rossano dichiarava P.C. , imputata per i reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 659 stesso codice, colpevole del solo reato di cui all’art. 659 cod. pen. (capo B) della imputazione e la condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 40,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
1.2 Impugna la detta sentenza l’imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi qui di seguito sintetizzati. Con il primo lamenta l’erronea applicazione della legge penale in punto di qualificazione della condotta, rilevando la inconfigurabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen. in relazione all’esiguo numero delle persone che avevano lamentato l’esistenza di rumori molesti e comunque, dovendo la condotta rientrare nella ipotesi di illecito amministrativo. Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione sotto il duplice profilo della motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla prova della colpevolezza, che avrebbe dovuto condurre il giudice ad una assoluzione anche ai sensi dell’art. 530 cpv. Con il terzo e quarto motivo la difesa lamenta analogo vizio di motivazione sotto il duplice profilo della insufficienza e della manifesta illogicità.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Quale premessa di fatto – e limitatamente al reato per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna ed oggetto del presente gravame – P.C. è stata chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 659 cod. pen. ‘perché, tenendo la condotta di cui al capo a) quale titolare del bar-ristorante ‘(omissis)’ sito nel comune di (omissis) , in occasione di una manifestazione musicale in data 11 settembre svolgentesi in quella località, mediante rumori ovvero abusando di strumenti sonori ovvero musica ad alto volume (dalle ore 21 alle ore 4,00 circa) disturbava il riposo delle persone residenti vicino al locale pubblico’ (Reato commesso l’(omissis)).
1.1 In punto di fatto emerge dal testo della sentenza impugnata che la P. , nella spiegata qualità di titolare del bar-ristorante suddetto, in occasione di un evento folcloristico (festa della birra) aveva richiesto ed ottenuto dalle Autorità competenti l’autorizzazione a svolgere attività di intrattenimento musicale dalle ore 21 alle ore 1,00 del mattino successivo; senonché, essendosi protratta la manifestazione sonora con musica dal volume elevato fino alle ore 4,00 abitanti della zona avevano sollecitato l’intervento dei Carabinieri in quanto disturbati nel riposo e impediti dal prendere sonno.
2. Tanto precisato, il primo motivo non è fondato. Va, in proposito, ricordato che sulla base di un consolidato orientamento di questa Corte Suprema, l’art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie di reato enunciate, rispettivamente, nel comma 1 e nel comma 2. L’elemento distintivo tra le due fattispecie è costituito dalla fonte del rumore prodotto, nel senso che laddove tale rumore provenga dall’esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell’autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Di contro, laddove le vibrazioni sonore non siano causate dall’esercizio della attività lavorativa, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 659 comma 1 cod. pen. per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Sez. 1, 17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, Rv. 213395). In particolare il comma 1 della norma suddetta disciplina l’ipotesi avente per oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo, mentre l’ipotesi contemplata nel secondo comma, che concerne l’esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verificazione del disturbo, ricorrendo una sorta di presunzione legale di rumorosità collegata al verificarsi dell’esercizio del mestiere rumoroso al di là dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (così anche Sez. 1, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, Rv. 253475).
2.1 Nel caso in esame il capo di imputazione, pur non prevedendo espressamente la violazione di un specifico comma (se il 1 o il 2), sembra rientrare nella ipotesi di cui al comma 2, in quanto si verte in tema di emissioni sonore provenienti dall’esercizio di una attività commerciale rumorosa (bar con intrattenimento musicale).
2.2 Ora, tenuto conto delle deduzioni difensive contenute nel primo motivo, occorre rilevare che la giurisprudenza più recente ha affermato che ‘L’inquinamento acustico conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l’illecito amministrativo di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p., comma 1)’ (in termini Sez. 1, 13.11.2012, n. 48309, Carrozzo, m. 254088; conforme Sez. 3, 21.12.2006, n. 2875, Roma, Rv. 236091).
2.3 Detto orientamento, però, non può dirsi uniforme in considerazione di quel diverso indirizzo secondo il quale la fattispecie penale contiene (anche in riferimento al comma 2 dell’art. 659 cod. pen.) un elemento, mutuato da quella prevista nel comma 1, estraneo all’illecito amministrativo previsto dall’art. 10, comma 2 della L. n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale: si tratta, in particolare, della concreta idoneità della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell’art. 659 cod. pen., sì da recare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone (così Sez. 1 5.12.2006 n. 1561 Rey ed altro, Rv. 235883; idem 16.4.2004 n. 25103, Amato, Rv. 228244; più di recente Sez. 1 5.12.2013 n. 4466, Giovanelli e altro, Rv. 259156).
2.4 Sulla base di tali considerazioni, laddove la condotta rumorosa risulti comunque idonea – quale che sia la fonte del rumore ed il contesto in cui esso si produce – a turbare l’altrui pubblica tranquillità, mantiene rilevanza penale la condotta contemplata tanto nel 1 che nel 2 comma della norma codicistica.
2.5 Tale principio si rinviene in alcune recentissime pronunce di questa Sezione secondo le quali ‘In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell’ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia; 8) il reato di cui al comma primo dell’art. 659, cod. pen., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen. qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della Autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica.’ (Sez. 3 18.9.2014 n. 42026, Claudino, Rv. 260658; conforme Sez. 3 21.1.2015 n. 5735, Giuffrè, Rv. 261885).
2.6 Senza dover ripercorrere la approfondita ricostruzione della fattispecie prevista dall’art. 659 cod. pen. nel suo complesso e dei rapporti intercorrenti tra il 1 e il 2 comma e tra la norma penale e l’illecito amministrativo delineato dall’art. 10 comma 2 della L. 447/95 (rinviando sul punto a quanto puntualmente argomentato nella sentenza Giuffrè del 2015 cui questa Sezione cui il Collegio ritiene di dover aderire), può ribadirsi il principio in forza del quale l’ambito di operatività dell’art. 659 c.p., con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, deve essere individuato nel senso che l’illecito amministrativo ricorrerà solo nella residuale ipotesi in cui si verifichi soltanto il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri dettati dalla menzionata Legge quadro sull’inquinamento acustico, attuato attraverso l’impiego o l’esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima; mentre, quando la condotta si sia concretizzata nella violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 c.p., comma 2; ed ancora, nel caso in cui le attività di cui sopra vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, in modo da attuare una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659 c.p., comma 1.
3. Così delineato il raggio di azione della norma penale, deve disattendersi la tesi difensiva che vorrebbe la condotta in esame degradata in mero illecito amministrativo, posto che in astratto la condotta contestata viene considerata come atta a turbare la pubblica tranquillità ancorché l’azione posta in essere dall’imputata si svolgesse nell’ambito di una attività commerciale consentita che prevedeva in aggiunta alle normali finalità dell’esercizio commerciale (bar-ristorante) anche la produzione di vibrazioni rumorose anche se circoscritte in un ambito spazio-temporale molto limitato.
3.1 A questo punto occorre allora verificare se – nella ipotesi in esame – sussista quella idoneità richiesta dalla norma incriminatrice a turbare la pubblica quiete.
3.2 A tale proposito, è pacifico l’orientamento in forza del quale, per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti, e di per sé insufficienti, le lamentele di una o più singole persone, versandosi in una tipica ipotesi di reato di pericolo presunto (in termini, tra le tante Sez. 1 11.1.2011 n. 44905. Mistretta e altro, Rv. 251462; idem 24.1.2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075).
3.3 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha fatto derivare la configurabilità del reato esclusivamente ed apoditticamente dalla prosecuzione della attività musicale fino alle prime ore del mattino che aveva costretto un soggetto (tale A. ) a chiamare l’intervento dei Carabinieri perché non riusciva a dormire: tuttavia nessuna valutazione, sia pur minima, è stata compiuta dal giudice in ordine alla effettiva entità del fenomeno rumoroso in relazione alla media sensibilità del gruppo sociale; né in ordine alla esistenza di un concreto superamento dei limiti della normale tollerabilità e di un concreto pregiudizio alla tranquillità pubblica, nonché sulla potenziale idoneità dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone. Di contro, sono stati indicati dal giudice elementi fattuali che deponevano per una intensità contenuta dei rumori, posto che altri testi (vengono menzionati i sigg. M.F. e B.C. ) hanno riferito di non avere sentito nulla di anormale e di non essere stati disturbati nel loro sonno. Ora è pur vero che l’elemento essenziale della fattispecie de qua è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo arrecato alle stesse (Sez. 1 13.12.2007 n. 246, Guzzi e altro, Rv. 238814; Sez. 3 24.6.2014 n. 8351, Calvarese, Rv. 262510); ma come più volte affermato da questa Corte Suprema, si deve trattare di rumori tali da arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non ad un gruppo limitato di individui, ma ad una platea diffusa di soggetti (Sez. 1 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345), in quanto è solo la propagazione generalizzata e diffusa sul territorio che connota l’attitudine offensiva di quelle determinate vibrazioni rumorose la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 3 13.5.2014 n. 23529, Ionez, Rv. 259194; idem 5.2.2015 n. 11031, Montoli e altro, Rv. 263433).
3.4 Nel caso in esame non sono tale valutazione è mancata ma, dal complesso delle prove esaminate dal giudice, emergono elementi inequivoci che quel rumore avvertito dal teste A. fosse circoscritto e oltretutto solo per lui fastidioso non avendo peraltro nemmeno quel teste riferito elementi specifici tali da indurre quanto meno il sospetto di una diffusività di ampia portata della fonte rumorosa.
4. Tale conclusione comporta l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste con assorbimento delle rimanenti questioni prospettate dalla difesa in termini subordinati, rilevandosi quindi una ipotesi di erronea applicazione della norma penale così come denunciata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

 

Fonte: Altalex

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