L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE RICHIEDE LA PRESENZA PERSONALE DELLE PARTI PENA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

TRIBUNALE DI COMO
I Sez. Civile

Verbale di udienza del 23.3.2016
innanzi al Giudice dott. Alessandro Petronzi è chiamata la causa rubricata all’r.g. ____/2015;
sono comparsi per parte attrice l’Avv.____ e per parte convenuta l’Avv. ____ già costituito in cancelleria che deposita fascicolo di parte; per la banca l’ avv. ___
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, preliminarmente, rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il novellato D.Lgs. 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione.
Invita la parte attrice ad adire l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni dalla presente ordinanza. Ammonisce le parti della necessità della loro comparizione personale alla mediazione, posto che, come recentemente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr., ex pluribus, Trib. Siracusa 05.07.2015, Trib. Pavia 18.05.2015, Trib. Palermo 17.03.2015, Trib. Vasto 09.03.2015, Trib. Bologna 11.11.2014, Trib. Monza 20.10.2014, Trib. Firenze 19.03.2014 nonché Trib. Firenze, Sez. spec. imprese, 17.03.2014) ai fini dell’avverarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 risulta imprescindibile la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione (o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale: Trib. Palermo 26.11.2014) e ciò sia per ragioni imposte dalla necessità di una lettura dell’istituto conforme alle finalità di cui alla normativa comunitaria di riferimento (arg. ex art. 5 direttiva 2008/52/CE) sia in considerazione della ratio dell’istituto, fondato sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti ed evitare un non necessario ricorso all’attività giurisdizionale, comunicazione che deve essere pertanto il più possibile effettiva e non invece risolversi in una mera formalità del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflativa auspicata dal Legislatore in conformità con i principi costituzionali ed europei.
Fissa la nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 21.09.2016 h 10,00.
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi

 

Fonte:http://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-condizione-di-procedibilita-e-superata-solo-con-la-presenza-personale-della-parte-539.aspx

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