L’istituto della mediazione obbligatoria, come lo conosciamo oggi, è entrato in vigore nel nostro ordinamento dal 20 settembre 2013, anche se, in realtà si tratta di una re-introduzione, dato che l’anno precedente (nel 2012), la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo ‒ per eccesso di delega − l’art. 5 del d.lgs 28/2010, che lo aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento. Nel 2013, quindi, la legge de qua è stata nuovamente proposta, con alcune modifiche, onde poter superare i problemi e le lacune normative che si erano presentate in precedenza.
Tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria si annoverano sicuramente, nell’odierna come nella passata normativa, le successioni ereditarie. L’intento del Legislatore, sin dall’inizio, è stato infatti quello di ottenere un effetto deflattivo sulle migliaia di giudizi iscritti ogni anno presso tutti i Tribunali Civili del nostro Paese, a vantaggio del procedimento di mediazione certamente più veloce ed informale, oltre che notevolmente meno oneroso e che, per le sue caratteristiche, ben si adatta all’ambito successorio.
Al riguardo, infatti, basti pensare che una causa civile in materia ereditaria può durare non soltanto molti anni, con un notevolissimo esborso di denaro tra onorario dell’avvocato, pagamento delle perizie e spese legali da sostenere, ma comporta di regola anche che, pendente la causa, il compendio successorio non venga goduto dagli eredi né messo a frutto e facilmente degradi e/o perda di valore. In un quadro siffatto, capita altresì di frequente che le relazioni familiari si interrompano o si deteriorino in modo spesso irreparabile e, pertanto, anche la possibilità di riattivare la comunicazione ed il dialogo tra i partecipanti alla comunione ereditaria assume una rilevanza non secondaria e si configura come un risultato sempre auspicabile.
Di più. L’obiettivo del raggiungimento dell’intesa, ossia l’accordo di conciliazione vero e proprio, risulta, poi, certamente più facile nell’ambito di una mediazione che in un’aula di Tribunale, per la peculiarità della stessa che mira alla soddisfazione di tutte le parti partecipanti al procedimento e, di conseguenza, anche al recupero del rapporto umano tra parenti. Nell’ambito successorio, il conseguimento di un consenso condiviso tra tutti i co-eredi viene conseguito, sul piano pratico, con il calcolo esatto delle quote ereditarie spettanti a ciascuna parte, con l’analisi dell’asse ereditario e del valore di mercato da attribuire ad esso (anche mediante la consulenza di tecnici esperti) e con la conseguente e finale definizione dei rapporti patrimoniali tra le stesse.
Si ricordi, all’uopo, che il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti del defunto), definiti “legittimari o eredi necessari”, una quota di eredità “legittima”, della quale non possono essere in alcun modo privati per volontà del de cuius, sia stata questa espressa in un testamento che eseguita in vita mediante donazioni. Se dunque, un legittimario viene leso, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota spettantegli mediante un’apposita azione giudiziaria, cd. azione di riduzione, soggetta ad un termine prescrizionale decennale.
Se, diversamente, la lesione è avvenuta mediante donazione effettuata in vita dal defunto e, medio tempore, il donatario ha alienato a terzi il bene donato, l’erede pretermesso potrà legittimamente soddisfare le proprie ragioni, chiedendo al terzo acquirente la restituzione del bene mediante la cd. azione di restituzione, anche se è in facoltà di questi pagare l’equivalente in denaro. Orbene, una siffatta questione, così come l’accertamento della validità di un testamento olografo, lo scioglimento della comunione ereditaria mediante eventuali permute, cessioni o compensazioni, o qualsivoglia controversia attinente l’apertura di una successione, può, anzi rectius, deve essere oggetto di mediazione obbligatoria, qualora si intendano adire le vie legali per far valere le proprie ragioni.
Il vantaggio della mediazione, in tutti questi casi, quindi, si traduce nel concreto in un elevatissimo risparmio di tempo e di denaro − i costi in entrambi i casi sono considerevolmente inferiori ad un normale giudizio − e, una volta raggiunto l’accordo, i contraenti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione (così come avveniva fino al 2013), ma gli avvocati delle parti, attestando che l’accordo raggiunto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, avranno immediatamente nel detto verbale un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
A ciò si aggiunga, infine, che tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro e, infine, in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione, mentre, in caso di insuccesso, il credito d’imposta è ridotto della metà.
FONTE: http://leggioggi.it