Come sappiamo il decreto n .28/2010 istituisce un procedimento obbligatorio di mediazione: chi intende esercitarne un’azione in giudizio in certe aree del diritto deve necessariamente prima esperire tentativo di conciliazione. Tra le varie materie, l’art. 5 dello stesso decreto, prevede anche quelle di natura bancaria, in alternativa al procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis t.u.b. Esiste pertanto un cosiddetto procedimento speciale di mediazione che non cozza con quello generale della mediazione, ma per motivi cronologici è stato istituito prima di quello generale.
In materia bancaria molte sono le insidie che si possono nascondere dietro alla stipula di un contratto di mutuo o di conti correnti, contratti di credito, pertanto occorre professionalità da parte delle banche e conoscenza e informazione verso i propri clienti
Una numerosa percentuale di contenzioso in tribunale o dinanzi all’ABF (arbitro bancario) riguarda nello specifico la gestione dei conti correnti.
il conto corrente altro non è che lo strumento giuridico con il quale i clienti hanno accesso all’operatività bancaria: con l’apertura di un conto corrente si possono chiedere finanziamenti o ad esempio la messa a disposizione di strumenti di pagamento e se nel caso determinare la presentazione di altri reclami.
Ultimamente i conti correnti offerti sul mercato hanno assunto una notevole complessità di comprensione per i clienti che spesso devono ricorrere ad un avvocato per vedersi tutelati nel proprio diritto. Da qui nasce una certa litigiosità fra le parti.
Qui di seguito, proponiamo un caso molto particolare recente, una storia assurda quasi fantascientifica che ha coinvolto una società di costruzione salentina.
la società, in tempi non sospetti, dopo aver ricevuto un atto di pignoramento del Fisco sui suoi conti correnti proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Lecce il quale dichiarava l’inefficacia del pignoramento. Nonostante la questione fosse messa in decisione dal Giudice competente la Banca continuava a negare l’acceso all’azienda dei conti.
Gli avvocati dell’ azienda sostengono che nonostante avessero impugnato con urgenza il pignoramento e la dichiarazione della sua INEFFICACIA dichiarata dal tribunale lo sblocco dei conti da parte della banca tardava ad arrivare.
Pertanto a difesa della società i legali dell’azienda hanno richiesto un nuovo provvedimento d’urgenza che potesse stabilire la legalità: solo ad un secondo richiamo l ‘istituto bancario ha provveduto allo sblocco dei conti. Il pagamento delle spese legali da parte della banca non è stato evitato proprio perchè, dopo varie ordinanze non tenute in considerazione, il Giudice, con l’ordinanza del 20 agosto 2019, dichiarava la relativa urgenza a provvedere allo sblocco non ottemperata immediatamente dall’istituto di credito.
L’azienda ha avuto numerosi danni in seguito ad un non tempestivo sblocco dei conti correnti, facendo decadere la rottamazione di alcune cartelle esattoriali accordate.
La questione continuerà dinanzi ad un tribunale.
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