Con una importante sentenza del 10/12/2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato nuovamente sulla partecipazione dell’amministratore di condominio alla procedura di mediazione.
Si è stabilito che, ai sensi del comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. cod. civ, l’amministratore di condominio è obbligato a partecipare al procedimento di mediazione solo se munito di delibera assembleare.
Nel caso di specie il condominio, non aveva attivato con le dovute regolarità la procedura di mediazione obbligatoria, nonostante i vari solleciti da parte dell’autorità competente: mancava la specifica autorizzazione dell’assemblea di condominio a partecipare alla mediazione rendendola inoperosa, vista la riunione deserta per difetto di quorum.
Il condominio appellava la sentenza di primo grado del Giudice perchè, stando a quanto riportato dal condominio, il giudice aveva erroneamente valutato la domanda del condominio a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria e non aveva considerato che il procedimento era stato regolarmente attivato e concluso in modo negativo.
D’altro canto il giudice aveva invece motivato la decisione affermando che nonostante l’ennesimo rinvio della procedura di mediazione obbligatoria, l’amministratore non era stato autorizzato a parteciparvi dall’Assemblea.
Nel caso di specie si discuteva sulla materia del bilancio e del relativo riparto delle spese, affermando il condominio che la sentenza di primo grado andava riformata ” perchè il debito della controparte trovava titolo nella delibera assembleare di approvazione del bilancio e del relativo stato di riparto e che mai era stata impugnata fino ad allora”.
Nel caso di specie chi si appellava dichiarava che la delibera assembleare non fosse necessaria alla partecipazione in mediazione, in quanto l’amministratore ha legittimazione autonoma, senza la necessità di essere autorizzato dall’assemblea di condominio, anzi arrogava a sè il dovere di agire in giudizio nei confronti dei debitori morosi nel pagamento dei contributi condominiali.
Ma tale argomento non ha convinto il Giudice in quanto trattasi di due diverse legittimità in capo all’amministratore: la prima, prevista dall’art.1130 comma 1 n. 3, cod. civ. e dall’art.63 disp.att., riguarda la legittimità dell’amministratore ad agire in giudizio per ottenere la riscossione dei contributi per morosità, la seconda tutt’altro differente riguarda la legittimazione dell’amministratore a partecipare con le dovute regolarità al procedimento di mediazione richiedendo ESPRESSAMENTE, e non presumendo, la delibera assembleare.
La diversità della disciplina sulla legittimazione dell’amministratore, trova riscontro nella necessità di conferire a chi interviene in mediazione la possibilità di disporre della lite e dunque di trovare un accordo sulla materia del contendere, salva poi la ratifica della proposta di mediazione da parte dell’assemblea. (ar.71 quater, comma 5).
Pertanto nel caso di specie venivano a mancare proprio la finalità della mediazione, che è quella di trovare una comune negoziazione delle parti, avvisate dall’amministratore in assemblea, e la obbligatorietà del procedimento di mediazione per evitare lungaggini processuali e perdite di denaro.
Nonostante la mediazione sia stata attivata di fatto, con la costituzione davanti al mediatore dello stesso amministratore, la procedura non aveva avuto luogo per fatti addebitabili al condominio che non aveva legittimato la regolare presenza, ma che ovviamente non era nè in colpa nè in dolo per l’accaduto.
Per questo motivo non ha avuto luogo la mediazione e per lo stesso motivo la sentenza del Giudice di pace non poteva essere appellata.
L’obbligo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 di attivare la procedura di mediazione prima che si vada dinanzi ad un giudice competente comporta a carico della parte istante un tentativo bonario e prevede di introdurre la relativa procedura e di presenziarne munito di ogni potere necessario al buon esito della mediazione.
Senza i dovuti e specifici poteri di delega, in tal caso di una specifica autorizzazione del condominio per l’amministratore, la mediazione sarebbe solo una mera formalità e sarebbe snaturato lo scopo stesso della mediazione.
L’appello pertanto del condominio nel caso di specie risulta infondato in quanto non è stata presa seriamente la necessaria collaborazione nei confronti del procedimento di mediazione affinchè si verificasse la procedibilità, e dunque la chiusura anticipata della mediazione non è addebitabile all’Organismo di mediazione che aveva più volte rinviato la procedura e consigliato l’amministratore di condominio di ottenere la delibera assembleare, ma è addebitabile alla parte istante non regolarmente autorizzata a parteciparvi.
In conclusione il procedimento di mediazione offre molte possibilità di evitare il giudizio, in situazioni in cui è irrisoria la cifra degli oneri condominiali, ma se non si hanno le dovute accortezze, come previsto dal D.Lgs.n 28/2010, nel formulare un istanza regolare di mediazione, non sarà possibile avere una soluzione pacifica tra le parti che pur ne hanno interesse.