Come funziona il ricorso -reclamo tributario, quando è obbligatorio e quali sono i vantaggi per il contribuente.
La mediazione tributaria è obbligatoria per ricorsi notificati a partire dal 1 gennaio 2016 che abbiano ad oggetto atti dell’Agenzia delle Entrate, di altri enti creditori o di agenti della riscossione, purché di valore non superiore a 20.000 euro. Per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 la mediazione sarà obbligatoria per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro.
Sono soggetti a mediazione tributaria obbligatoria gli atti o provvedimenti concernenti imposte e tasse (imposte sui redditi, bollo auto tassa rifiuti ecc.) o la materia catastale. Tra questi atti rientrano anche la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo o di ipoteca su un immobile.
Come funziona la mediazione tributaria?
Il ricorso notificato all’ente impositore/Agente della Riscossione, qualora si alleghi l’istanza di mediazione, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Il ricorso non è procedibile (e quindi non può essere iscritto a ruolo) fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
Cosa succede dopo la notifica del ricorso reclamo tributario?
Una volta ricevuto il ricorso, il destinatario (Agenzia delle Entrate, enti creditori o Agente della Riscossione) provvede all’esame del reclamo e della proposta di mediazione. All’esito dell’esame, l’ente può:
accogliere il reclamo;
non accogliere il reclamo motivandone le ragioni e/o formulando una nuova proposta di mediazione;
non pronunciarsi.
Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione.
Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Vantaggi della mediazione tributaria
Il contribuente:
in caso di accoglimento parziale del reclamo, previa rinuncia al deposito del ricorso per i motivi non accolti, è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni ad 1/3;
in caso di accoglimento totale del reclamo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni amministrative nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge.
sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
A prescindere dall’esito del reclamo, la mediazione obbligatoria presenta altri indubitabili vantaggi:
la riscossione è sospesa per 90 giorni;
il contribuente non è obbligato ad iscrivere a ruolo il ricorso per cui, se l’ente, rigettando il reclamo, offre motivi difficilmente contestabili, vi è la possibilità di valutare se proseguire o meno con la causa.
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