Tribunale di Vicenza, sentenza 12.01.2017
A cura del Mediatore Beatrice Benenati da Sassari.
Letto 229 dal 23/09/2017
Commento:
Il termine per l’avvio della mediazione ha natura perentoria.
L’opponente – su cui grava l’onere di coltivare il giudizio di opposizione – che avvia tardivamente la mediazione subisce gli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio di merito .
L’opponente – su cui grava l’onere di coltivare il giudizio di opposizione – che avvia tardivamente la mediazione subisce gli effetti pregiudizievoli della improcedibilità del giudizio di merito .
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirella Ventura ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
D. D. V.
D. D. V.
contro
T. B. e D. M.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: Nel merito
1. in via preliminare: disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. /2016 D.I. emesso dal Tribunale di Vicenza il 25.02.2016, ricorrendo nel caso di specie gravi motivi come sopra indicato;
2. rigettarsi le avverse domande di pagamento, in quanto infondate in fatto o in diritto, come dedotto in narrativa;
3. conseguentemente, revocarsi e dichiararsi nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. /2016 D.I., emesso dal Tribunale di Vicenza il 25.02.2016 (n. R.G.) e notificato il 07.03.2016 e ciò per le ragioni dedotte in narrativa;
4. spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte resistente: In via preliminare: rigettarsi la richiesta ex art 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà non sussistendo i presupposti di legge per la revoca; Nel merito: Rigettarsi integralmente la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo – opposto respingendo ogni e qualsiasi ulteriore domanda svolta. In ogni caso: competenze legali interamente rifuse.
2. rigettarsi le avverse domande di pagamento, in quanto infondate in fatto o in diritto, come dedotto in narrativa;
3. conseguentemente, revocarsi e dichiararsi nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. /2016 D.I., emesso dal Tribunale di Vicenza il 25.02.2016 (n. R.G.) e notificato il 07.03.2016 e ciò per le ragioni dedotte in narrativa;
4. spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte resistente: In via preliminare: rigettarsi la richiesta ex art 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà non sussistendo i presupposti di legge per la revoca; Nel merito: Rigettarsi integralmente la domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare integralmente il decreto ingiuntivo – opposto respingendo ogni e qualsiasi ulteriore domanda svolta. In ogni caso: competenze legali interamente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione emersa già all’udienza del 27.10.2016 e relativa al mancato deposito dell’istanza di mediazione da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto se così fosse il procedimento sarebbe improcedibile, assorbendo la dichiarazione di improcedibilità ogni altra questione.
All’udienza odierna parte ricorrente ha depositato due verbali emessi dall’organismo di mediazione A. N. srl dai quali risulta che né al primo incontro fissato per il 28.12.2016 né al secondo incontro fissato per il 09.01.2017 i resistenti sono comparsi.
Tuttavia, come emerge dal verbale in data 28.12.2016, la domanda di mediazione è stata presentata in data 18.11.2016 e dunque a termini, come assegnati dal giudice all’udienza del 21.06.2016, abbondantemente scaduti.
Come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il termine di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è perentorio.
Infatti, la natura perentoria del termine deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza ovvero l’improcedibilità della domanda.
A sostegno della suesposta interpretazione va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per l0 scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
Pertanto l’opposizione è improcedibile.
Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, con la conseguenza che una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. D’altro canto tale soluzione si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto, quali ad esempio la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., la costituzione tardiva dell’opponente ex art.647 c.p.c. o la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. ipotesi tutte nelle quali è previsto che, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione o l’estinzione del giudizio, il decreto ingiuntivo acquisti esecutività (art. 653 c.p.c.).
Pertanto, giuste le considerazioni sue esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
All’udienza odierna parte ricorrente ha depositato due verbali emessi dall’organismo di mediazione A. N. srl dai quali risulta che né al primo incontro fissato per il 28.12.2016 né al secondo incontro fissato per il 09.01.2017 i resistenti sono comparsi.
Tuttavia, come emerge dal verbale in data 28.12.2016, la domanda di mediazione è stata presentata in data 18.11.2016 e dunque a termini, come assegnati dal giudice all’udienza del 21.06.2016, abbondantemente scaduti.
Come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, il termine di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è perentorio.
Infatti, la natura perentoria del termine deriva dalla gravità della sanzione che consegue dalla mancata proposizione dell’istanza ovvero l’improcedibilità della domanda.
A sostegno della suesposta interpretazione va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per l0 scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
Pertanto l’opposizione è improcedibile.
Quanto alla sorte del decreto ingiuntivo opposto si ritiene corretto individuare nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e su cui gravano quindi anche gli effetti pregiudizievoli della mancata instaurazione del procedimento di mediazione, con la conseguenza che una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. D’altro canto tale soluzione si concilia e armonizza con l’intero complesso normativo in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e in particolare con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto, quali ad esempio la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., la costituzione tardiva dell’opponente ex art.647 c.p.c. o la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 307 c.p.c. ipotesi tutte nelle quali è previsto che, dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione o l’estinzione del giudizio, il decreto ingiuntivo acquisti esecutività (art. 653 c.p.c.).
Pertanto, giuste le considerazioni sue esposte, l’opposizione va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. /2016 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 25.02.2016;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Vicenza, 12 gennaio 2017
Il Giudice
dott. Mirella Ventura
dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. /2016 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 25.02.2016;
condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2500,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Vicenza, 12 gennaio 2017
Il Giudice
dott. Mirella Ventura
FONTE: http://101mediatori.it