Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Rimini
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Lionello Rossino ha pronunciato, ex art.281 sexies cpc, la seguente
Sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:
T. srl
contro
U. C.^. SPA
CONCLUSIONI
L’opponente ha concluso come in atti;
l’opposta ha concluso come da foglio depositato all’odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
T. S. SRL ha proposto opposizione avverso il decreto n.1708/2014 del 22 luglio 2014,con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di U. C.^. SPA, della somma di 7.552,87 Euro, oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, per forniture di GPL,e delle spese processuali, liquidate in 670,00 Euro, oltre IVA e CPA.
Si è costituita in giudizio U. C.^. SPA e ha resistito all’opposizione, invocandone il rigetto.
Con ordinanza del 28 dicembre 2015, il GI ha disposto, ex art.5 comma 2 del D.lgs.4 marzo 2010 n.28 e succ. mod.,che le parti espletassero procedimento di mediazione, concedendo termine di quindici dalla comunicazione dell’ordinanza per l’avvio di detto procedimento.
Ciò premesso, rileva il Giudicante che è pacifico che non sia stato espletato il procedimento di mediazione.
Non essendo stato espletato il procedimento di mediazione disposto dal Giudice, l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da T. S. SRL deve considerarsi improcedibile.
L’art.5 comma 2 del D.lgs.4 marzo 2010 n.28 e succ.mod. stabilisce ’Fermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.6 e, quando la mediazione non è stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.
Tale posizione comporta ,in sostanza, che l’onere di impedire che il decreto divenga definitivo è rimesso all’iniziativa processuale dell’ingiunto, posto che, senza opposizione o nell’ipotesi di estinzione dell’instaurato giudizio di opposizione, il decreto diviene definitivo.
La considerazione svolta comporta che, in ossequio alle regole processuali proprie del procedimento speciale che ci occupa, alle quali, è opportuno ricordarlo, la disciplina in materia di mediazione non contiene deroghe espresse, all’estinzione(o ,come nel caso che ci occupa, all’improcedibilità ) del giudizio di opposizione consegua il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo(vedi art.653 cpc; in senso conforme Tribunale Firenze 30 ottobre 2014 e Tribunale Rimini 5 agosto 2014).
Ritenere, invece, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione comporti la caducazione del decreto ingiuntivo determinerebbe un risultato ‘eccentrico’ rispetto alle regole processuali proprie del rito, in quanto si porrebbe a carico dell’ingiungente l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per impedire la revoca del decreto ingiuntivo, in contrasto con l’impostazione di tale procedimento quale giudizio soltanto eventuale, rimesso alla libera scelta dell’ingiunto (vedi Tribunale Firenze 30 ottobre 2014; Tribunale Rimini 5 agosto 2014).
Sul piano degli effetti concretatale impostazione porterebbe ad un risultato opposto a quello-deflattivo per il sistema giudiziario-che l’istituto della mediazione persegue, imponendo ad una parte (l’opposto) che è già munita di titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo),che si consolida nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, e che può dirsi non interessata alla prosecuzione della lite, proprio perché già munita di un titolo, di attivarsi anche laddove l’altra parte (l’opponente) non si dimostri più interessata all’esito della stessa, come spesso avviene in caso di opposizioni dilatorie, dopo la pronuncia dei provvedimenti di cui agli artt.648 e 649 cpc.
In presenza di una situazione nella quale le parti si siano acquietate sul contenuto del decreto ingiuntivo, l’opposto verrebbe, quindi, onerato di proseguire il giudizio al fine di esperire un inutile procedimento di mediazione e sarebbe indotto, nell’ipotesi in cui avesse sostenuto delle spese nell’ambito del subprocedimento suddetto, non essendovi più ostacoli di procedibilità, a chiedere una pronuncia di merito, anche in presenza di un atteggiamento di sostanziale disinteresse alla lite dell’opponente.
Peraltro, in caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione e di revoca del decreto ingiuntivo, la causa di merito verrebbe puntualmente riproposta, con l’effetto pratico che l’interpretazione della norma, che questo Giudice contesta, neutralizzerebbe gli effetti deflattivi che il D.lgs.4 marzo 2010 n.28 e succ.mod. si propone di raggiungere.
La tesi che grava sull’opponente l’onere di avviare il procedimento di mediazione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, ex art.653 cc., è stata, d’altra parte, avallata, in tema di mediazione obbligatoria, di recente, dalla Suprema Corte (vedi Cass.Civ.7 ottobre -3 dicembre 2015 n.24629).
La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che la disposizione di cui all’art.5 del D.lgs n.28 del 2010 deve essere interpretata conformemente alla sua ratio. La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale. In questa prospettiva, la norma, attraverso il meccanismo della mediazione mira a rendere il processo la extrema ratio…. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza e della ragionevole durata del processo. È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’, dunque, sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. È, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art.653 cpc.
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente -convenuto sostanziale, opposto-attore sostanziale. Ma nella fase precedente, sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione: diversamente l’opposizione sarà improcedibile’.
Considerate la complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali di merito e dottrinali difformi, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l’opposizione proposta da T. S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di U. C.^. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. n.1708/2014 del 22 luglio 2014;
Dichiara interamente compensatela le parti, le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale di udienza e trasmissione alla cancelleria con modalità telematica.
Rimini, 15 luglio 2016
Il Giudice
dott. Rosario Lionello Rossino