SE L’OPPONENTE NON AVVIA LA MEDIAZIONE IL DECRETO INGIUNTIVO DIVIENE ESECUTIVO

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario Di Bolzano
Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Bolzano, nella persona del Giudice unico dott. Maria Cristina Erlicher, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.   promossa da:
P. F.,

contro

La Cassa di (banca)
in punto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa trattenuta in decisione all’udienza del 12.01.2016 alle seguenti

CONCLUSIONI

Del procuratore dell’attore opponente:
“insiste nell’ eccezione di improcedibilità della domanda originariamente proposta per il ricorso per ingiunzione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ad opera di parte opposta. In subordine conclude come in atto di citazione in opposizione “. Del procuratore della convenuta opposta:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Bolzano,(…)
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo dd. 25.08.2014 la Cassa          ricorreva a questo Tribunale chiedendo di ingiungere a P. F. il pagamento, in qualità di fideiussore della società T. E. S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova n. 143 del 15.05.2014, in favore di Cassa         dell’importo di € 75.000,00, oltre interessi di mora annui semplici al tasso variabile dell’ “EURIBOR 6 MESI” arrotondato al % di punto superiore, maggiorato di 9 punti, con adeguamento semestrale, attualmente il 9,50%, comunque non superiore a quello di cui al 4. comma dell’art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108, dal 24.06.2014 al saldo, oltre alle spese ed ai compensi professionali che si esponevano in € 2.861,75. La Banca chiedeva altresì, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., secondo comma, la concessione della provvisoria esecutività del decreto.
Il Tribunale di Bolzano accoglieva il ricorso rilasciando il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2120/14 d.d. 18.09.2014.
Il ricorso ed il pedissequo decreto venivano notificati aN’odiemo opponente in data 30.09.2014.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 29.10.2014, P. F. conveniva avanti il Tribunale di Bolzano Cassa alle seguenti conclusioni:
in via preliminare: disporsi ai sensi dell’art. 649 c.p.c. la sospensione dell’esecuzione provvisoria dell’opposto decreto; nel merito ed in via riconvenzionale:
– dichiararsi la nullità dell’opposto decreto per carenza della prova scritta del credito fatto valere in via monitoria;
-revocarsi in ogni sua parte l’opposto decreto ing. n. /2014 emesso dal Tribunale di Bolzano rigettandosi le domande tutte svolte dalla ricorrente Cassa di             nei confronti di F. P. quale garante di T. E. Srl per infondatezza, incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito opposto;
-condannarsi parte convenuta/opposta al risarcimento dei danni patiti dalla società T. E. e dal garante P. F. quantificati in € 75.000,00 o, in subordine, secondo la diversa liquidazione che l’Ecc.mo Tribunale adito vorrà determinare con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., in ragione dell’illegittimo addebito dalla decorrenza del rapporto bancario di interessi usurari e/o anatocistici, con aggravio di interessi e di danni da svalutazione monetaria dal dì del dovuto all’ effettivo saldo.
II. In sede di prima udienza d.d. 26.03.2015 veniva concesso, su concorde richiesta delle parti, un rinvio affinché le parti esperissero il tentativo di mediazione come prescritto in materia bancaria ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 28/.2010

Alla successiva udienza d.d. 01.10.2015 le parti davano atto di non aver esperito alcun tentativo di mediazione, ritenendo ciascuna che fosse competente l’altra ad instaurare il procedimento di mediazione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1-6/s, D.lgs. 28/2010, l’esperimento del procedimento di mediazione nelle materie tassativamente contemplate dalla stessa disposizione di legge -tra le quali figurano anche le cause aventi ad oggetto contratti bancari – costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In tal caso, quando la mediazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa nuova udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi. Il comma quarto della medesima disposizione prescrive che i commi 1-6/s e 2, e cioè quelli che prevedono la mediazione obbligatoria prima del giudizio, non si applicano “nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Pacifico che le parti non abbiano provveduto nel termine loro assegnato ad instaurare la procedura di mediazione, l’opposizione va dichiarata improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
In conformità al prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale in punto di riparto dell’onere di impulso alla procedura di mediazione (si veda Trib. Firenze, sentenze 30.10.2014 e 21.04.2015; Trib. Rimini, sentenza 17.07.2014; Trib. Nola, sentenza 24.02.2015; Trib. Bologna, sentenza 20.05.2015, da ultimo Cass. Civ., Sent. 3.12.2015, n. 24629), ritiene questo giudicante che fosse onere di parte attrice-opponente attivare il procedimento di mediazione.
Il procedimento monitorio, anteriore a quello di opposizione, va ritenuto del tutto autonomo e svincolato dal presente, avendo il primo prodotto all’esito un provvedimento dotato in astratto di autonomia e forza vincolante per la parte ingiunta, oltre che essere stato il decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Giova poi ricordare che la fase di opposizione del decreto ingiuntivo si è instaurata per impulso di parte opponente che è dunque chiamata a rispettare tutti i presupposti dell’azione processuale tra cui, nel caso de quo, quella condizione di procedibilità della domanda imposta dal d. lgs. 28/2010 in tema di contratti bancari e, viceversa, nessun interesse ad agire ha parte opposta in detta fase, avendo la propria pretesa creditoria trovato già provvisoria soddisfazione.
Inoltre parte attrice opponente col proprio atto di citazione fa valere non solo una mera opposizione al decreto ingiuntivo emesso ma allarga altresì l’oggetto del giudizio introducendo una domanda riconvenzionale, rendendosi così attore in senso sostanziale del procedimento di opposizione con l’addebito a suo carico di ogni onere derivante dall’ instaurazione di un giudizio (si veda sul punto Trib. Varese, ordinanza 18.05.2012 la quale, nel sostenere la tesi per cui attore sostanziale nel giudizio di opposizione è il creditore opposto ed è quindi suo onere attivarsi per evitare l’improcedibilità, esclude detta ipotesi qualora il debitore opponente proponga domande riconvenzionali o verso terzi, tali da far ricadere su di lui detto incombente).
Da ultimo lo stesso tenore dell’art. 4 del d. lgs. 28/2010 dispone l’attivazione del procedimento di mediazione nel caso di procedimenti per ingiunzione solo all’esito della pronuncia del giudice sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, dovendosi quindi ravvedere la volontà del legislatore di fare salvo quanto fino a quel momento verificatosi, inclusi i provvedimenti giudiziali fino a quel momento emessi.
Proseguendo sulla linea tracciata da detto orientamento, alla pronuncia di improcedibilità dell’opposizione conseguirebbe il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. Conclusione che si ritiene doversi valorizzare alla luce delle seguenti considerazioni.
La previsione di due fasi, quella d’ingiunzione e quella di opposizione, svolge evidentemente la funzione di contemperare l’interesse del creditore ad ottenere rapidamente un titolo con le esigenze di tutela del debitore.
Elemento caratterizzante dell’intero procedimento è il ribaltamento in capo al debitore dell’iniziativa relativa all’instaurazione del contraddittorio giudiziale. Ed infatti, proprio tale soggetto si trova nella posizione più idonea per valutare l’opportunità di instaurare un giudizio di opposizione per contrastare la pretesa monitoria del creditore onde ottenere una pronuncia diversa dal decisum contenuto nel decreto ingiuntivo.
Ne emerge dunque la natura potenzialmente satisfattiva per il creditore della fase monitoria, posto che una volta emessa l’ingiunzione di pagamento, questa può essere rimossa solo attraverso una pronuncia di merito favorevole al debitore, resa all’ esito di un giudizio di opposizione instaurato su iniziativa di quest’ultimo.
Si deduce quindi chiaramente come l’orientamento richiamato, prevedendo il consolidamento del decreto ingiuntivo nel caso di mancata instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e dunque, a seguito di un contegno inerte del debitore, appaia più coerente rispetto ai connotati essenziali del procedimento monitorio.
La soluzione interpretativa ora delineata appare del resto in armonia con la ratio deflattiva della disciplina in materia di mediazione obbligatoria (ratio evidenziata dalla stessa Cassazione con la pronuncia sopra richiamata), atteso che, al fine di ottenere l’incontrovertibilità del provvedimento, il creditore sarebbe onerato di instaurare la procedura di mediazione e coltivare il giudizio fino alla pronuncia di merito solo al fine di ottenere la conferma del contenuto dispositivo già consacrato nel provvedimento monitorio.
In alternativa, nel caso di mancato esperimento della mediazione, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, lo stesso creditore si vedrebbe costretto ad instaurare un nuovo giudizio onde vedere soddisfatta la propria pretesa.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve dunque ritenersi che nell’ opposizione a decreto ingiuntivo la conseguenza del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio vada individuata nell’ improcedibilità del giudizio di opposizione e non anche della domanda monitoria radicata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla declaratoria di improcedibilità dell’opposizione consegue pertanto l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, deve dichiararsi, in via preliminare e pregiudiziale di rito, l’improcedibilità del giudizio di opposizione instaurato da P. F. avverso il decreto nr. 2120/2014 per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ad opera dello stesso attore-opponente, essendo inutilmente decorso il termine già all’uopo concesso da questo giudice.
La novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma secondo c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara
l’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione dell’opposizione avanzata da P. F. avverso il decreto ingiuntivo nr.  /2014 d.d. 18.09.2014 emesso dal Tribunale di Bolzano su istanza di Cassa di              e per l’effetto
dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
compensa
integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bolzano, lì 10.05.2016
Il Giudice
dott. Maria Cristina Erlicher

fonte: 101mediatori

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