REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in prima istanza,
TRA
D.V.M., rappresentato e difeso dall’avv. A.C., procuratore
domiciliatario; – attore –
CONTRO
U. Assicurazioni , rappresentata e difesa dall’avv. C.V., procuratore
domiciliatario; – convenuta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato D.V.M., conveniva in giudizio la U. Assicurazioni al fine di conseguire la liquidazione dell’indennizzo dovuto in virtù della polizza assicurativa n. stipulata dalla A. per i propri dipendenti ed a scadere il 31.12.2011, in relazione all’infortunio occorso il 19.3.2011, ulteriore rispetto a quello già liquidato e versato nella misura di € 37.240,00 per un’invalidità accertata del 4%.
Con comparsa depositata in data 24.6.2013 si costituiva in giudizio la Compagnia evocata, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di arbitrato prevista dal capitolato di polizza, e non contestando nel merito la sussistenza di infortunio indennizzabile a termini di contratto, bensì solo di ulteriore danno risarcibile.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 19.12.2014 il Tribunale, respinte le questioni preliminari dedotte, disponeva esperirsi consulenza tecnica di ufficio, nominava CTU il dott. Paolo latino, al quale all’udienza del 28.5.2015 conferiva l’incarico.
Tuttavia il 20.9.2016, preso atto dell’impossibilità di procedere all’espletamento dell’indagine disposta, verificato il mancato accordo tra le parti anche ai fini della conciliazione della controversia, ha trattenuto la causa per la decisione, non assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 190 c.p.c., cui le medesime hanno rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadita l’ordinanza del 19.12.2014 reiettiva delle questioni preliminari sollevate dalla convenuta, ritiene il decidente che la domanda volta ad ottenere il maggior indennizzo spettante rispetto alla somma già percepita debba essere respinta per difetto di prova, mentre debba essere accolta quella relativa alle spese sopportate per l’avvio della mediazione e dell’arbitrato, dovute a diverso titolo.
Sotto il primo profilo, non ignora il Tribunale il recente arresto della giurisprudenza della Suprema Corte, sez. I, 15/03/2016, n. 5091, secondo cui “E’ consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, “quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti”, ma evidenzia tuttavia che la decisione limita detto principio a “…fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
Nel caso di specie, la produzione documentale effettuata nell’interesse dell’attore entro i termini di cui all’art. 183 co. VI c.p.c. è totalmente carente di qualsiasi documentazione sanitaria inerente la natura e l’entità dei postumi dell’infortunio riportati dall’attore, che di certo non può essere integrata dalla valutazione espressa da un autorevole esperto nell’interesse della convenuta sulla base di quella in possesso dell’interessato ma mai prodotta né esibita in questa sede anteriormente all’avvio delle operazioni del consulente; in sintesi, come evidenziato dal CTU nominato, ai fini dell’espletamento dell’incarico sarebbe “…indispensabile … l’acquisizione di tutta la documentazione medica relativa a certificazioni ed accertamenti strumentali”, che evidentemente supplirebbe ad una totale omissione probatoria (della difesa) dell’interessato, e quindi esplorativa nel senso suindicato ed inammissibile.
Merita invece accoglimento la pretesa relativa alla rifusione delle spese sopportate per l’avvio della mediazione e dell’arbitrato, cui parte attrice ha dovuto accedere a causa del comportamento stragiudiziale tenuto dalla convenuta in violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1375 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 27/01/2014, n. 1607).
Premesso che la qualificazione della domanda in proposito formulata compete ex art. 113 c.p.c. all’odierno decidente, non può porsi in dubbio che meriti di essere risarcito il pregiudizio economico patito da D.V. al fine di avviare le procedure previste in polizza e dalle norme vigenti per il caso di “…divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, …”, ed indipendentemente dal loro esito, cui è stato costretto a causa dell’omessa valutazione da parte della Compagnia in sede stragiudiziale della documentazione sanitaria consegnata nelle mani del medico fiduciario della medesima (cfr. ricevuta documentazione consegnata al dott. P. e relazione M. del 03.01.2012), peraltro da quest’ultimo considerata ai fini del riconoscimento di un’invalidità di grado pari ad oltre il doppio di quella liquidata a termini di polizza nella misura di € 37.240,00, e che, pur non potendo integrare alcuna efficacia (Cassazione civile, sez. III, 29/11/2012, n. 21248), era idonea a suscitare nell’attore un affidamento meritevole di tutela.
Per tali ragioni stima il Tribunale congruo liquidare al D.V. ex art. 3 D.M. 140/2012 la somma di € 300,00 a titolo di spese legali sostenute per la domanda di mediazione e quella di € 900,00 per la corrispondenza che ha preceduto il tentativo di arbitrato, oltre a quella di € 19,50 per spese vive (n. 5 raccomandate), da maggiorarsi di IVA e CAP come per legge, oltre che di interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Atteso il parziale accoglimento della domanda e le ragioni reali della contesa, valuta il Tribunale che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.V.M.:
1.
2.
3.
Lecce, 05/11/2016
IL GIUDICE
Dr.ssa katia Pinto
Fonte: 101mediatori