Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Belluno
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Argentieri, in funzione di Giudice Unico, dando lettura all’udienza del 08 aprile 2016 del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – ai sensi dell’alt 429 c.p.c. (come modificato dall’alt 53, co. 2 D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008 n. 133) – ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo il 22.07.2015 al n. RG (dopo il mutamento del rito) e promossa con atto di intimazione di sfratto per morosità, notificato in data 30.06.2015, Cron. n. Uff. Giud. addetto all’Ufficio presso il Tribunale di Belluno da: G., con il patrocinio dell’avv.__. , contro
M., con il patrocinio dell’avv.___
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Conclusioni dell’intimante: insiste per la domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale dell’intimata, con vittoria di spese di lite, come da verbale dell’udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si omette, a sensi dell’art.132 c.p.c., così come novellato dalla L.69/09, di riportare lo svolgimento del processo, facendo comunque riferimento, in relazione allo stesso, alle scritture delle parti, tenuto altresì conto che ex art. 118 disp. att. c.p.c. è da considerarsi legittima l’esplicitazione delle ragioni giuridiche in forma sintetica, per cui si premette: Il signor G. proponeva intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida per morosità con atto notificato il 30.06.2015, in relazione al contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato il 15.06.2012 per l’immobile sito in –, via , identificato al Fg— ed a causa del mancato pagamento dei canoni da gennaio a giugno 2015 (Euro 430 al mese), per un totale di Euro 2.580,00=; Alla prima udienza l’intimante dava atto che erano stati pagati i ratei di canoni scaduti e ciò successivamente alla notifica dell’atto di intimazione, per cui chiedeva procedersi alla risoluzione contrattuale in relazione all’omesso versamento degli interessi e delle spese processuali;
Il Giudice, venuta meno la morosità, disponeva il mutamento del rito con ordinanza 06.11.2015, che veniva ritualmente notificata all’intimata, pur tuttavia la conduttrice non si costituiva in giudizio, né compariva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia;
Il tentativo di mediazione sortiva esito negativo per la ingiustificata mancata partecipazione della intimata, pur ritualmente invitata, come risulta dal verbale oggi depositato;
La domanda è fondata e merita accoglimento. Giova premettere che, a fronte della produzione del contratto di locazione, siccome documentato in atti (doc. 1 attoreo) e dell’allegazione attorea circa l’inadempimento della conduttrice -e la gravità dello stesso- parte convenuta, rimasta contumace, non ha disconosciuto la morosità intimata e non ha assolto all’onere probatorio in ordine al fatto estintivo dell’altrui pretesa, gravante, per principio, sul debitore (Cass. S.U. 30/10/2001, n.13533). Nel caso di specie l’intimata ha provveduto al pagamento dei soli canoni scaduti fino alla data della prima udienza, per cui si impone considerare che, ai sensi dell’art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, la speciale sanatoria della morosità, che consente di eliminare gli effetti dell’inadempimento e di estinguere il diritto alla risoluzione, richiede che il conduttore provveda al pagamento dei canoni scaduti “maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”, da qui ne discende che, in caso di pagamento incompleto, la morosità persiste. Secondo consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità la speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dall’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale, oltre che dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese. In tal senso il comportamento sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza (o della verifica in caso di termine di grazia), per cui in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l’inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. Civ., Sez. III, 17.04.2013 n. 18224 e conformi, ex multis, sentenza n. 920 del 16.01.2013, n.13407 del 29.10.2001).
Un tanto, naturalmente, tenendo conto del criterio fondamentale 08/04/2016 ed alla idoneità dell’inadempimento ad implicare l’effetto risolutivo del contratto di locazione ad uso abitativo, applicabile nel caso di specie.
Ai fini della decisione si ritiene inoltre valutabile il comportamento della parte intimata, la quale non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediaconciliazione (per cui si imporrà la condanna al pagamento dell’importo corrispondente al contributo unificato ex art. 8 L. 98/2013) né è comparsa alla odierna udienza di discussione.
Il regime delle spese segue la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della contumacia di parte convenuta, nonché del mancato svolgimento di incombenti istruttori secondo il valore ridotto in ragione dell’attività svolta nell’importo complessivo di € 1.100,00, oltre spese generali, anticipazioni (€ 150,86=), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando così dispone:
accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, qui dedotto, stipulato in data 15.06.2012 e per l’effetto ordina alla intimata signora M. F. di riconsegnare all’intimante signor G. C., libero da persone e cose anche interposte, l’immobile, sito in — ed oggetto del contratto per cui è causa, fissando termine per il rilascio al giorno 8 luglio 2016, con condanna della medesima convenuta al pagamento dei canoni di locazione a scadere fino alla data del rilascio, oltre agli interessi maturati dalla data di scadenza di ogni mensilità dei canoni al saldo relativamente ai soli ratei oggetto di intimazione;
2. condanna parte convenuta al pagamento, a favore di parte intimante, delle spese processuali, pari al complessivo importo di € 1.100,00, oltre spese generali (15%), anticipazioni (€ 150,86=), IVA e CPA come per legge.
3. condanna la medesima convenuta, ex art. 8, D. Lgs. n. 28/10 e L. n.98/2013 al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato (€ 49,00=), in ragione della mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione.
Belluno, 8 aprile 2016
Il Giudice dott. Cristina Argentieri