Nonostante la mediazione sia uno strumento molto vantaggioso accade molto spesso che questa non viene sfruttata in tutte le sue potenzialità. Trattandosi di uno strumento negoziale, questa infatti permette ai negoziati di cercare di risolvere le loro controversie in poche settimane con il vantaggio non soltanto di una spesa inferiore ma anche di poter chiudere la negoziazione con un accordo negoziale condiviso che sarà sempre soddisfacente in rapporto all’incertezza della sentenza giudiziale.
La legge Italiana distingue 3 diversi casi di mediazione: quella obbligatoria nel quale la convocazione è d’obbligo, quella delegata quando viene ordinata da un Giudice e quella volontaria quando la parte istante preferisce cercare una soluzione negoziale alla controversia.
Nei primi due casi è obbligatorio partecipare al procedimento di mediazione assistiti da un avvocato mentre nel caso della mediazione volontaria possiamo liberamente decidere se partecipare alla mediazione o meno e senza l’assistenza di un legale.
Non partecipare all’incontro di mediazione quando questa è obbligatoria significa sia incorrere nelle severe sanzioni previste dalla Legge o poter essere condannati dal Giudice per “resistenza temeraria” obbligando la parte assente a risarcire la controparte.
I casi stabiliti dalla Legge in cui la mancata partecipazione all’incontro di mediazione è giustificata sono:
• Cause di forza maggiore
• Legittimo impedimento
• Mancata o tardiva comunicazione del luogo e del giorno dell’incontro
• Incompetenza territoriale dell’Organismo di Mediazione adito
• Errore di persona
Non è mai considerato giustificato l’assente che motiva il suo rifiuto a partecipare all’incontro di mediazione perché ritiene di avere ragione o perché considera infondate le richieste della parte istante. E’ sempre opportuno partecipare personalmente perché solo noi conosciamo i nostri interessi e le nostre motivazioni e quindi solo noi siamo in grado di valutare fino a che punto possiamo ritenerci soddisfatti dell’accordo raggiunto tramite la mediazione.
I vantaggi della mediazione quindi sono diversi:
• Il primo incontro obbligatorio è gratuito: si versano solo le spese d’avvio stabilite dalla Legge (40 euro per le liti di valore fino a 250.000 euro, 80 per quelle di valore superiore);
• È una procedura rapida ed economica;
• C è un’assoluta riservatezza e tutto ciò che si dice nell’incontro di mediazione non può essere divulgato. Inoltre il mediatore non può essere chiamato a testimoniare sulla controversia;
• Il mediatore è un professionista terzo, nominato dal responsabile dell’Organismo di Mediazione: è imparziale, non giudica e il suo unico scopo è quello di mediare la comunicazione fra le parti tramite le diverse tecniche apprese dai suoi studi per cercare di favorire la conciliazione tra le parti e giungere ad un accordo in grado di soddisfarle entrambe
La presenza dell’avvocato durante l’incontro di mediazione ha lo scopo di illustrarci tutti gli aspetti giuridici e le eventuali conseguenze processuali in ogni fase del procedimento, aiutare nella negoziazione e nella redazione dell’accordo stesso. Ci possono essere anche casi particolare in cui al posto dell’avvocato può partecipare un delegato munito di tutti i poteri negoziali anche se, a detta di molti giudici il delegato e l’avvocato non possono essere considerate la stessa persona.
Bisogna considerare però che non sempre la mediazione riesce ad arrivare al suo scopo: nei casi in cui non si riesce ad arrivare ad una conciliazione tra le parti è possibile rivolgersi al Giudice che emetterà una sentenza sul caso o un arbitro per ottenere un lodo.
Sono molti quindi i vantaggi che derivano dall’intraprendere l’avvio di una mediazione perché ci porta soprattutto ad affrontare in maniera responsabile una risoluzione ai propri problemi prima di ricorrere al potere statale.