LA MEDIAZIONE E’ CONDIZIONE EFFETTIVA DI PROCEDIBILITA’

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

Verbale di udienza del—-
Oggi 28 giugno 2016, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
– Per il Sig.___
– Per la Sig.ra__
I procuratori delle parti insistono per l’ammissione delle prove dedotte, e nelle contestazioni circa le avverse deduzioni istruttorie.
Il Giudice
– Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura e del valore della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010;
– Ritenuto che sia opportuno differire l’ammissione delle prove all’esito di questo, in modo da evitare alle parti di affrontare oneri e spese che potrebbero rivelarsi superflue, fermo che – in caso di esito negativo del procedimento di mediazione – nella liquidazione delle spese del giudizio sarà necessario tenere conto del comportamento in quella sede tenuto dalle parti;
– Ritenuto altresì opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda –compreso quella monitoria – non può ritenersi soddisfatta qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento; e che la mancata partecipazione al procedimento fa sì che il giudice possa da tale comportamento trarre argomenti di prova contro la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo, e debba irrogare a questa la sanzione di cui all’art, 5, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010;
– Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;
– Rinvia per l’ulteriore corso all’udienza del —-
Il Giudice
Riccardo Massera

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