Reclamo e Mediazione: tra potenziamento e semplificazione

 Dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della riforma del processo tributario, sarà più facile per il contribuente evitare una lite fiscalecon l’Agenzia delle Entrate [1]. A tale scopo, l’istituto del reclamo/mediazione è statopotenziato e notevolmente semplificato, con indubbi vantaggi per ciascun contribuente. Tra le novità più importanti della riforma possiamo citare: l’estensione dell’istituto della mediazione anche alle liti relative ad atti di enti diversi dall’Amministrazione Finanziaria (Comuni, Regioni e Agente della riscossione), nonché alle liti in materia catastale; la possibilità di tentare  la conciliazione anche nelle controversie per cui è obbligatoria la mediazione, possibilità prima esclusa essendo i due rimedi considerati alternativi. Per quanto riguarda la semplificazione, dal 1° gennaio 2016, la presentazione delricorso da parte del contribuente produce “automaticamente” anche gli effetti del reclamo, dando avvio ad una fase amministrativa della durata di 90 giorni durante la quale amministrazione e contribuentedialogano per raggiungere un accordo ed evitare il giudizio davanti alla Commissione Tributaria [2].

Atti reclamabili

La mediazione è obbligatoria per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro. Il valore è dato dall’importo del tributo richiesto nel provvedimento per cui il contribuente propone reclamo, senza considerare le sanzioni e gli interessi. Gli atti reclamabili sono quelli per cui è possibile proporre ricorso al giudice [3]. Tra questi si possono citare: l’avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ruolo, rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, diniego o revoca di agevolazioni, rigetto di istanze per la definizione agevolata di rapporti tributari,fermo dei beni mobili registrati e iscrizione di ipoteca su beni immobili. Non sono, invece, reclamabili: atti il cui valore supera il limite di 20.000 euro, atti di valore indefinito e gli atti non direttamente impugnabili, come le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controlli automatizzati e formali.

Fase di impulso e contenuto del ricorso/reclamo

Per avviare il procedimento di reclamo/mediazione il contribuente deve proporre ricorso contro l’atto entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. L’atto deve contenere:

  • i dati identificativi del contribuente e il suo domicilio fiscale;
  • i dati del difensore, se nominato;
  • gli estremi dell’atto impugnato;
  • i motivi per cui la pretesa si ritiene illegittima;
  • la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, compresa l’eventuale proposta di mediazione.

La notifica deve essere fatta nei confronti della Direzione Regionale o Provinciale che ha emesso l’atto e può essere effettuata: a mezzo delservizio postale, con consegna diretta o a mezzo dell’ufficiale giudiziario. L’impugnazione produce, come detto, gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione formulata dallo stesso contribuente per la rideterminazione della pretesa. In questa fase il ricorso davanti al giudice è improcedibile fino al termine dei 90 giorni. Restano anche sospesi i termini per la riscossione delle somme richieste.

In altri termini non c’è più l’obbligo per il contribuente di presentare più atti: il reclamo e, successivamente, il ricorso. Oggi, con un unico atto, si producono tanto gli effetti del ricorso quanto quelli del reclamo. Ovviamente il ricorso al giudice resta improcedibile fin quando la fase amministrativa non è conclusa. Solo nel caso in cui non si arrivi ad un accordo, infatti, il contribuente deve costituirsi in giudizio.

Fase istruttoria

Con la presentazione del ricorso/reclamo si apre una fase amministrativa di 90 giorni durante la quale l’Agenzia delle Entrate, anche mediante il contraddittorio con il contribuente, valuta gli elementi contenuti nel reclamo e nell’eventuale proposta di mediazione. L’istruttoria, per ragioni di imparzialità, è condotta da strutture diverse rispetto all’organo che ha emesso il provvedimento, corrispondenti agli Uffici Legali istituiti presso ciascuna Direzione dell’ente.

Chiusura del procedimento

All’esito dell’istruttoria, l’Ufficio può:

  • accogliere il reclamo, anche parzialmente;
  • respingerlo, se ritiene legittima la pretesa;
  • fare una proposta di mediazione se non ritiene di accogliere quella del contribuente. Va ricordato che la presentazione di una proposta di mediazione da parte del contribuente è una semplicefacoltà. Il contribuente potrebbe limitarsi a fare reclamo senza alcuna istanza di mediazione. In questo caso sarà l’Ufficio a provvedere in tal senso, proponendo al contribuente un accordo.

In caso di accoglimento il procedimento amministrativo termina con un accordo firmato dall’ufficio e dal contribuente. All’accordo deve seguire il pagamento di tutte le somme richieste, oppure il versamento della prima rata entro 20 giorni dalla firma in caso di pagamento rateale. Gli importi dovuti possono essere rateizzati in 8 rate pagabili ogni tre mesi, oppure 16 rate per somme superiori a 50.000 euro. Le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge. In caso di mancato pagamento delle somme richieste l’accordo di mediazione sarà titolo per la riscossione coattiva.

Se l’Ufficio non accoglie il reclamo, trascorsi i 90 giorni della fase amministrativa, il contribuente può costituirsi in giudizio nei successivi 30 giorni, depositando presso la Commissione Tributaria competente una copia del ricorso con la documentazione presentata e la prova dell’avvenuta notifica. Come anticipato, ricordiamo che le controversie per cui è obbligatoria la mediazione possono essere anche oggetto di conciliazione giudiziale. La conciliazione può essere effettuata sia in udienza su iniziativa del giudice, sia fuori udienza. In questo caso, il contribuente o l’Amministrazione Finanziaria possono depositare in cancelleria l’accordo raggiunto che sarà sottoposto all’approvazione da parte del giudice.

Dottoressa FEDERICA GABRIELI – federica.gabrieli@hotmail.it

[1] Per approfondimenti sulle novità della riforma del contenzioso tributario si legga la circolare dell’Agenzia delle Entrate  38/E del 29/12/2015 pubblicata sul sito dell’Agenzia.

[2] Si veda il nuovo articolo 17 bis del D. Lgs 546/1992 del 31 dicembre 1992, interamente riscritto dal D. Lgs 156/2015 del 24 settembre 2015.

[3] Art. 19 D. Lgs 546/1992 del 31 dicembre 1992.

 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129128_reclamo-e-mediazione-tra-potenziamento-e-semplificazione

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