Mediazione Tributaria: l’omessa presentazione dell’istanza

Ricorso ammissibile anche se il contribuente non presenta l’istanza di mediazione tributaria.

Hai presentato un ricorso alla Commissione Tributaria contro una cartella esattoriale, un fermo o un’ipoteca di Equitalia, o contro un atto dell’Agenzia delle Entrate e, prima della sua notifica, hai dimenticato di presentare l’istanza di mediazione tributaria (che, come noto, per le cause inferiori a 20.000 euro è ormai diventata sempre obbligatoria)?

Nessun problema: il giudice non rigetterà il tuo ricorso, ma, alla prima udienza, ti darà comunque il tempo di provvedere all’adempimento, assegnandoti un termine per eseguire la mediazione.

Lo prevede una modifica alla normativa sul reclamo-mediazione tributaria [1]: una modifica in forza della quale la mancata presentazione dell’istanza di mediazione non è più una causa di inammissibilità del ricorso ma una semplice causa di improcedibilità comunque sanabile. È quanto chiarisce la Commissione Tributaria Regionale di Roma, in una recente sentenza [2].

In pratica, con le nuove norme, il giudice deve consentire al cittadino di assolvere all’obbligo di effettuare la mediazione anche qualora questi se ne sia dimenticato o lo abbia ignorato del tutto, in modo da non rigettare subito il suo ricorso solo per questo semplice errore.

La questione è tanto più importante quanto si pensi al fatto che è possibile presentare un ricorso senza bisogno di un professionista (un avvocato, un commercialista, un ragioniere, ecc.) e difendersi personalmente davanti ai giudici tributari quando il valore della pretesa è inferiore a 3.000 euro e, quindi, senza la presenza di un difensore – esperto nella materia – potrebbe essere più facile sbagliarsi.

In pratica, se il contribuente riceve una cartella di pagamento di importo inferiore a 3mila euro può fare ricorso da solo, ma ricordandosi comunque che prima deve presentare l’istanza di mediazione. E se anche dovesse dimenticare di presentare questa istanza, il ricorso sarebbe comunque ammissibile, fermo restando che il giudice gli darebbe un termine per sanare questo errore e rimediarvi procedendo all’incombente. Solo in caso di ulteriore omissione si avrebbe il rigetto del ricorso.

A riguardo la CTR così si esprime: “l’omesso esperimento della previa mediazione non determina, automaticamente, la decadenza dall’azione giudiziaria ma impone al giudice di consentire al litigante di assolvere l’onere posto a suo carico per evitare la falcidia”.

Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione, e cioè a decorrere dalla notifica del ricorso e nei successivi 90 giorni, il ricorso non è procedibile e sono sospesi sia la riscossione che il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di contestazione.

 

[1] CTR Lazio, sent. n. 4308/16.
[2] Art. 17 bis operata dalla L. 147/13.

 

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125328_mediazione-tributaria-lomessa-presentazione-dellistanza

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1 commento su “Mediazione Tributaria: l’omessa presentazione dell’istanza

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