Reclamo/Mediazione: la sospensione dei termini allunga la scadenza

Anche il contenzioso tributario per liti fino a 20.000 euro va in ferie ad agosto. Risultato: il termine del ricorso che cade in quel periodo passa da 60 a 91 giorni.

Sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto: se ricevi una cartella di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca, o un atto dell’Agenzia delle Entrate nel periodo estivo hai più tempo per impugnarlo e non dovrai scapicollarti, ad agosto, a cercare un avvocato perché, rientrando dalle ferie, ti possa difendere. Difatti, dal 1° al 31° agosto tutti i termini processuali si sospendono: è come se questi giorni non esistessero sul calendario. Tanto per fare un esempio: se una cartella viene notifica il 2 luglio, la scadenza per l’impugnazione entro i 60 giorni non sarà il 30 agosto ma il 30 settembre. Se una cartella viene notificata il 2 agosto, il termine dei 60 giorni per impugnare non inizia a decorrere dal giorno dopo (3 agosto) ma dal 1° settembre.

Tutti al mare. Anche il contenzioso tributario per liti fino a 20.000 euro. La legge, però, ha tagliato le ferie: non più 46 giorni di sospensione ma “solo” 31 giorni, dal 1 al 31 agosto [1]. Un periodo di vacanza che interessa, oltre all’iter delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, anche quello delle giurisdizioni tributarie. Quello, cioè, riguardante tutti gli atti impugnabili individuati dalla legge fino a 20.000 euro [2], in cui il ricorso produce gli effetti del reclamo e che può contenere una proposta di mediazione indirizzata ad una rideterminazione del risarcimento.

Reclamo/mediazione: per quali controversie. Diciamo, innanzitutto, che il reclamo/mediazione è uno strumento istituito per prevenire ed evitare di ricorrere al giudice di fronte ad una certa controversia, considerata la giurisprudenza e l’esito che, ragionevolmente, si può ottenere con questa soluzione. Le controversie a cui si applica la mediazione tributaria possono riguardare un avviso di accertamento o un avviso di liquidazione, un provvedimento che comporta delle sanzioni, una questione di ruolo, il rifiuto di restituire dei tributi o delle sanzioni pecuniarie.

E ancora:
-Diniego o revoca di agevolazioni o rifiuto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
-Cartelle di pagamento per vizi propri;
-Fermi di beni mobili registrati e iscrizioni di ipoteche sugli immobili.
L’istanza di mediazione non è ammissibile in caso di impugnazione di valore superiore ai 20.000 euro o di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale. L’ammontare della controversia è determinato sulla base di ogni atto impugnato e della somma del tributo contestato dal contribuente, al netto degli interessi, di eventuali sanzioni e di qualsiasi altro valore accessorio.

Reclamo/mediazione: la regola della sospensione. Non beneficiano della sospensione feriale i termini per rispettare ed applicare un contratto, per la consegna dell’immobile venduto, per il pagamento di un debito. Cioè, tutto ciò che è relativo a rapporti tra privati. La sospensione feriale riguarda, invece, i termini processuali e in ogni grado di giudizio (primo grado, appello e Cassazione). Quindi, anche quelli per presentare un ricorso alla Commissione tributaria. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, pena l’inammissibilità del reclamo. Se fortuna o sfortuna vuole (a seconda dei punti di vista) che la scadenza del termine coincida con il mese di agosto, o se questo mese è compreso nel termine per impugnare l’atto, il ricorrente avrà altri 31 giorni a disposizione. Totale: 91 giorni. Ad esempio: si allungano i tempi se la scadenza è prevista il 20 agosto o il 20 settembre, visto che nei 60 giorni precedenti è compreso il mese di agosto.

I reclami/mediazione “chiusi per ferie”, come detto, interessano le liti fino a 20.000 euro, comprese le cartelle di pagamento omesse o corrisposte in ritardo. Quel valore viene calcolato al netto degli interessi e delle sanzioni. Se si trattasse di sole sanzioni, il valore è determinato dalla loro somma. L’ufficio competente può accogliere, anche in parte, o rigettare il reclamo oppure fare una proposta di mediazione, che comporta per il contribuente la riduzione del 35% del minimo previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative. L’accordo si perfeziona con il versamento entro 20 giorni (tramite F24) di tutto l’importo dovuto o della prima rata in caso di pagamenti concordati. Se, invece, trascorsi i 90 giorni dal ricevimento del ricorso (ferie comprese), non c’è stato accordo di mediazione, parte un altro periodo di un mese in cui il contribuente può costituirsi in giudizio. Chi perde viene condannato a pagare le spese di lite maggiorate del 50% a titolo di rimborso spese.

Sugli importi relativi a contributi previdenziali e assistenziali non vengono applicati interessi o sanzioni.

[1] Art. 16 Dl 132/2014
[2] Art. 19 D. lgs. 546/92

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125549_reclamomediazione-la-sospensione-dei-termini-allunga-la-scadenza

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1 commento su “Reclamo/Mediazione: la sospensione dei termini allunga la scadenza

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