La mancata partecipazione alla procedura di mediazione comporta una sanzione anche se la parte convenuta in causa vince il successivo giudizio in tribunale.
Partecipare all’incontro di mediazione obbligatoria, fissato prima della causa, è essenziale: chi, infatti, non interviene o si limita a delegare il proprio avvocato senza essere personalmente presente subisce le sanzioni anche in caso di vittoria del successivo giudizio in tribunale. In pratica, la parte che ha disertato la mediazione deve comunque pagare la multa allo Stato nonostante il giudice le abbia dato ragione. È quanto si evince da una recente sentenza del Tribunale di Roma [1].
Le sanzioni per la mancata partecipazione all’incontro di mediazione
Qualora la lite verta su determinati settori del diritto, chi inizia la causa (cosiddetto attore) ha l’obbligo di tentare una conciliazione con la futura controparte processuale (cosiddetto convenuto), innanzi a uno degli organismi di mediazione con sede nel luogo ove si trova il tribunale di competenza. Quest’obbligo viene detto “condizione di procedibilità”: il che significa che se la causa viene intrapresa senza aver avviato il tentativo di conciliazione, il magistrato non può esaminare la domanda e deve necessariamente rigettarla. Si tratta di una sorta di “sanzione” per chi non ha inteso applicare la regola della mediazione, regola rivolta a ridurre il contenzioso nelle aule giudiziarie.
Diverso è il discorso per il convenuto: poiché in questo caso, egli è la parte che “subisce” la causa e che, molto probabilmente, ne farebbe volentieri a meno, la sanzione per non essersi presentato all’incontro di mediazione non può essere l’improcedibilità della domanda giudiziale (poiché ne riceverebbe un vantaggio). Così la legge stabilisce, in tale caso, l’applicazione di una sanzione economica da pagare allo Stato, una vera e propria multa.
Ebbene, con la sentenza in commento, viene specificato che tale multa scatta anche qualora il convenuto vinca la causa. E questo perché l’obbligo di partecipare alla mediazione – per non ingolfare i tribunali – prescinde dalle ragioni concrete nella diatriba con la controparte.
La mediazione delegata
Le stesse regole valgono nel caso di mediazione delegata. Si definisce tale quell’invito a effettuare la mediazione che il giudice è libero di rivolgere alle parti nel corso della causa. Più che un invito, si tratta anche in questo caso di un vero e proprio ordine. E, quindi, in caso di inottemperanza, scattano le sanzioni che abbiamo appena viste, diverse per attore (improcedibilità della domanda) e convenuto (sanzione economica).
A quanto ammonta la multa per la mancata partecipazione alla mediazione?
La legge stabilisce che chi non partecipa alla mediazione demandata dal giudice deve essere condannato a pagare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio in corso. Anche se non risulta soccombente nella lite. Questa sanzione, infatti, prescinde dall’esito del processo.
La condanna alle spese
Questa condanna prescinde e può aggiungersi a quella che il giudice deve applicare in caso di soccombenza della causa. Chi perde il giudizio infatti paga le spese processuali salvo alcuni rari casi. Non solo. Se il magistrato ritiene che la parte ha partecipato alla causa con dolo o colpa grave (intraprendendo così un “giudizio temerario”) deve applicare un’ulteriore e terza sanzione [2] dovuta a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata (essa, ovviamente, presuppone la soccombenza nel giudizio).
[1] Trib. Roma, sent. n. 12776 del 23.06.2016.
[2] Art. 96 cod. proc. civ.
Per leggere la sentenza completa digita il link sottostante:
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/124786_mediazione-sanzione-per-lassente-anche-se-vince-la-causa
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