TRIBUNALE DI VASTO, ORDINANZA DEL 23.4.2016
Il Giudice, disponeva con ordinanza l’esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione amichevole della lite.
Al primo incontro di mediazione la procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella mediazione. Per tali motivi in giudizio la stessa è stata condannata dal Giudice al versamento, in favore dell’Erario, di una somma pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.
Quindi il Giudice ha chiarito che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate.
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