TRIBUNALE DI PAVIA, ORDINANZA 26.9.2016

Premesso che il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori, in quanto è evidente che i difensori sono già a conoscenza delle informazioni che darà il mediatore sul contenuto e le finalità della procedura di mediazione, sarà semmai necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori.
Inoltre, considerato che già al primo incontro si possono creare le condizioni per una vera e propria mediazione, è necessario che le parti in primo luogo, siano presenti personalmente e che in secondo luogo, espongano le condizioni negoziali. Se tali condizioni si realizzano, quella di procedibilità s’intenderà superata.
A dirlo con ordinanza, è stato il Tribunale di Pavia. Per approfondire l’argomento vi consigliamo la lettura dell’ordinanza suddetta il cui testo integrale è possibile leggere sul nostro sito al link che segue: