Tribunale di Milano, ordinanza 14.10.2015: controversia tra ex coniugi
Oggetto: controversia tra ex coniugi – diritti disponibili – rinvio al tentativo di mediazione civile
Tribunale di Milano
Sezione IX Civile
Il Giudice,
osserva
Il Tribunale di Milano, con sentenza n.____ del ____/ 2009, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da … e … (unione coniugale celebrata in data__, il ___). Con l’atto introduttivo del procedimento, depositato il___/2015, YY cita in giudizio l’ex coniuge affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% – del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all’ex marito.
L’XX, costituendosi nel procedimento, eccepisce, tra l’altro, la compensazione dell’eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito del convenuto.
Deve rilevarsi come la lite investa una pluralità di questioni giuridiche.
In primo luogo, basti ricordare come sussista contrasto di giurisprudenza in merito alla compensazione legale dei due debiti (art. 1242 c.c.), per la specifica ipotesi in cui uno dei due crediti sia sub iudice, comunque ancora non sorretto da un titolo definitivo (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 11 settembre 2015 n. 18001 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite). In secondo luogo, è opportuno segnalare come l’oggetto del processo imponga di chiarire se, nel computo della quota di TFR ex art.
12-bis cit., rientri o non anche il cd. incentivo all’esodo.
Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi in fatto, come le parti siano state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in matrimonio e come, dunque, l’odierna lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita. In ipotesi del genere, questo Ufficio ha già stimato opportuno un percorso di mediazione civile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). In tempi recenti, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto che l’istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015). Nel caso in esame, la domanda della ricorrente ha ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro. E’ da escludersi che si tratti di un diritto indisponibile.
Per tutti i motivi sopra esposti, appare del tutto opportuno invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia. La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che inscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma I-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l’effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Fissa nuova udienza in data ___/2016 ore___ assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite
Si comunichi
Milano, lì 14 ottobre 2015
Il Giudice
Dr.ssa Enrica Manfredini