SULLA VALIDITÀ DELLE ATTIVITÀ PROCESSUALI COMPIUTE PRIMA DELLA MEDIAZIONE

La corte di appello ha osservato che la mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda. Pertanto si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi.
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