SANZIONATO IL CONDOMINIO CHE NON SI PRESENTA IN MEDIAZIONE
Tribunale di Pistoia, sentenza 25.02.2015
A cura del Mediatore Avv. Mariavittoria Fratarcangeli da Frosinone.
Commento:
La parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità (nel caso la attrice), ha l’onere di partecipare all’iter davanti al mediatore, specificando l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs.28/2010, che la presenza deve essere personale mentre al legale è assegnata la sola funzione di assistenza e non di rappresentanza.
Nel caso in commento, il condomino avviava nei confronti del condominio la mediazione disposta d’ufficio dal giudice, senza partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore.
Il Giudice, rilevando l’assenza ingiustificata dell’attrice-istante, dichiarava la improcedibilità della mediazione e quindi del giudizio, condannandola anche al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.
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