Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016   A cura del Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi da Frosin"> Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016   A cura del Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi da Frosin">

PRIMO INCONTRO SUFFICIENTE SE LA DISCUSSIONE ENTRA NEL MERITO

Conciliazione Cila 0

Tribunale di Pavia, ordinanza 26.9.2016

 

A cura del Mediatore Avv. Rosa Maria Ambrogi da Frosinone.

Commento:

Per giurisprudenza costante è ormai chiaro che la condizione di procedibilità non può dirsi superata quando le parti (diverse dagli avvocati) sono assenti in mediazione, oppure, anche se presenti, ascoltano il mediatore illustrare le caratteristiche della mediazione senza proseguire oltre.

Quando invece, come spesso avviene nella prassi, già al primo incontro informativo le parti, presenti personalmente, svolgono una mediazione vera e propria con la reciproca esposizione delle posizioni negoziali anche a mezzo degli incontri separati, la condizione di procedibilità s’intende superata.
A condizione che, nel verbale, il mediatore consente al giudice di comprendere quale mediazione effettivamente sia stata svolta e, quindi, se la condizione di procedibilità si è avverata.

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