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Mediazione, si può trascrivere l’accordo di divisione di immobili 

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Condizione per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari è che le firme sull’accordo siano autenticate dal notaio

L’accordo stipulato in mediazione con il quale le parti si accordano per la divisione di beni immobili le cui sottoscrizioni siano state autenticate dal notaio può e deve essere trascritto dal conservatore dei Registri immobiliari. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con un recente decreto [1].

La vicenda

Dopo aver concluso un accordo in mediazione per la divisione di alcuni beni in comunione, gli interessati provvedevano a far autenticare le firme, poste sull’accordo, dal notaio; quest’ultimo poi richiedeva la trascrizione al competente conservatore dei Registri immobiliari che vi provvedeva con riserva ritenendolo non trascrivibile [2]. L’ufficio riteneva, in giudizio, non trascrivibile l’accordo di divisione in quanto la legge sulla mediazione richiama, ai fini della trascrizione, solo alcuni atti tipici [3], non potendosi quindi estendere anche a quelli in materia di divisione [4].

La sentenza

Il tribunale di Roma, però, accoglie la tesi prospettata dal notaio autenticante. È vero – dice il giudice capitolino – la legge sulla mediazione [5], nell’indicare la possibilità di trascrizione dell’accordo, richiama solo alcuni atti tipici tra i quali non sono ricompresi quelli di divisione di immobili. Tuttavia questa elencazione non può essere considerata tassativa poiché, altrimenti, verrebbe frustrata la stessa finalità della mediazione, creando ipotesi di disparità di trattamento ingiustificate.

In sintesi, una volta assolto l’obbligo di autenticazione delle sottoscrizioni, secondo il Tribunale di Roma, sono suscettibili di trascrizione “tutti gli accordi contenenti negozi e atti trascrivibili ai sensi del Codice civile” [6].

[1] Trib. Roma decr. n. 7948/2015 del 17.11.2015.

[2] Art. 2674-bis cod. civ.

[3] Quelli elencati all’art. 2643 cod. civ.

[4] Che sono previsti dall’art. 2646 cod. civ.

[5] Art. 11 d.lgs. n. 28/2010.

[6] Proprio in forza del richiamo contenuto nell’articolo 11 del Dlgs 28/2010 all’articolo 2643 del Codice civile che “va inteso come riferito agli atti soggetti a trascrizione”. Invero il riferimento a tale ultimo articolo esprime il diverso intendimento di sottolineare che “l’accordo in mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto”. La soluzione della questione interpretativa deve essere individuata nelle norme in materia di mediazione. L’articolo 11 del Dlgs 28/2010 che pur richiama l’articolo 2643 del Codice civile non può essere inteso come tassativo rispetto alle fattispecie ivi indicate. Considerato infatti che gli atti soggetti a trascrizione sono individuati anche dall’articolo 2646 del Codice civile (in tema di contratti di divisione di beni immobili caduti in comunione) si creerebbe una contraddizione insanibile con la previsione della mediazione come obbligatoria proprio per quelle liti che sorgono in tali materie. Così M. Mariano in “Le divisioni decise in mediazione sono trascrivibili”, in Quotidianodeldiritto.ilsole24ore.com –

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/110264_mediazione-si-puo-trascrivere-laccordo-di-divisione-di-immobili#sthash.0bNIaFWs.dpuf

 

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