Mediazione: per il deposito dell’istanza il termine non è perentorio
Oggi affronteremo il discorso relativo al deposito dell’istanza assegnato dal giudice: il termine di quindici giorni non è perentorio.
Ma andiamo con ordine..
La questione riguarda una causa per un incidente stradale; il Giudice, ritenendo sussistenti buone probabilità per una soluzione pacifica in mediazione, ordinava il deposito dell’istanza nel termine di quindici giorni, avvertendo le parti della necessità della loro presenza fisica agli incontri di mediazione. L’istanza veniva depositata da parte attrice il sedicesimo giorno dal deposito dell’ordinanza, quindi in teoria quando il termine era scaduto.
Nessuno partecipava per l’assicurazione, pur regolarmente convocata in mediazione. Nonostante suddetta assenza, l’attore chiedeva comunque al mediatore di non chiudere la mediazione, ma che venisse espletata una CTM (Consulenza Tecnica in Mediazione) onde quantificare i danni alla persona conseguenti al sinistro; il tutto sempre al fine di trovare un accordo, con la comunicazione della relazione alla parte assente, e il contestuale invito alla suddetta a comunicare se vi fosse un interesse a partecipare. Anche in tal caso l’assicurazione non rispondeva.
Una volta tornate le parti dal giudice, l’avvocato dell’assicurazione eccepiva l’improcedibilità della domanda per l’asserita tardività del deposito dell’istanza. Il Giudice tuttavia rigettava l’eccezione di improcedibilità e condannava l’assicurazione al pagamento delle spese legali.
Fermo il fatto che il deposito dell’istanza di mediazione, in caso di ordine del giudice, rimane pur sempre condizione di procedibilità, il termine di quindici giorni non è perentorio: termini perentori sono solo quelli riferibili ad un atto del processo, e solo quando sia prevista una sanzione per il loro mancato rispetto.
Secondo il tribunale capitolino, il termine di quindici giorni fissato dal giudice con l’ordinanza con cui invita le parti a percorrere un tentativo di mediazione in corso di causa non è perentorio, in quanto non è termine processuale e poiché non è prevista alcuna sanzione per il suo mancato rispetto; va dichiarata l’improcedibilità solo quando il ritardo nel deposito determina l’impossibilità di espletare il tentativo.
Se anche voi vi siete trovati in una situazione simile, raccontateci la vostra esperienza con un commento. Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a contattarci!
Per leggere nello specifico la sentenza relativa al caso appena esposto cliccate all’indirizzo http://www.conciliazionecila.it/2016/08/22/mediazione-deposito-dellistanza-termine-non-perentorio/
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129290_mediazione-per-il-deposito-dellistanza-termine-non-perentorio