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Mediazione: occhio al termine di decadenza

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Nel caso in cui l’azione sia soggetta a temine di decadenza, dopo quanto va avviata la causa dalla mancata conciliazione?   

Nel caso in cui l’esercizio di un’azione sia soggetto a termine di decadenza (si pensi ai 30 giorni per l’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale), la legge sulla mediazione (che, nell’esempio appena fatto, andrà esperita obbligatoriamente), stabilisce che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta; se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il “medesimo termine di decadenza” (che decorre dal deposito del verbale di mancato accordo presso la segreteria dell’organismo).

È intervenuta, di recente, una sentenza del Tribunale di Palermo con una interpretazione originale della norma, una delle prime che si registrano sull’argomento. Secondo il giudice siciliano, l’istanza per l’avvio del procedimento di mediazione “sospende” il termine di decadenza dell’azione giudiziale, per una sola volta.  Tale effetto – precisa la pronuncia – si produce dal momento della comunicazione alle altre parti (e non dal giorno della sua presentazione), attività questa curata dall’organismo, ma anche (eventualmente) dalla parte istante.

Se, tuttavia, l’invito è rifiutato (o non è accettato nel termine di 30 giorni), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il residuo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine oppure dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Ciò significa che, con il deposito del verbale di mancata conciliazione, riprende a decorrere lo stesso termine già decorso prima del deposito della domanda di conciliazione, ed entro la residua parte dello stesso dovrà essere proposta la domanda giudiziale.

Nell’esempio fatto poc’anzi, relativo alla impugnazione della delibera condominiale, se la domanda di mediazione venisse fatta al 28° giorno – e, quindi, in tempo utile per impedire la decadenza – all’esito negativo della mediazione rimarrebbero solo due giorni utili alla proposizione della domanda giudiziale. Ed è proprio quello che è successo nel caso di specie: senonché il ricorrente ha intrapreso l’azione giudiziaria oltre i due giorni residui, ragion per cui la domanda è stata dichiarata inammissibile.

Contro questa interpretazione, le Sezioni Unite della Cassazione sembrano divergere: secondo i giudici supremi, impedita la decadenza con la domanda di mediazione e conclusa la procedura con il verbale negativo, decorre un ulteriore nuovo termine di decadenza.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/99849_mediazione-occhio-al-termine-di-decadenza#sthash.aR34JCPJ.dpuf

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Comments 2

    1. Gentile Signora Ilaria, ci scusiamo per il ritardo nel riscontrare la sua richiesta, dovuto a problemi tecnici.
      Per saperne di più, questa è la sentenza in merito: Cass. S.U. sent. n. 17781/13.
      Cordiali saluti.

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