Mediazione e Opposizione a decreto ingiuntivo: all’opposto l’onere
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: sulla materia è ancora incertezza.
Il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice competente, su richiesta del titolare di un credito certo, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione entro il termine stabilito dalla notifica.
Chi aveva creduto che la sentenza della Cassazione dello scorso 9 dicembre avesse chiuso definitivamente il contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa al soggetto cui spetti attivare la mediazione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo si sbagliava di grosso. Con una sentenza dello scorso 21 dicembre, il giudice di Pace di Taranto prende le mosse dai supremi giudici e afferma il principio opposto: dopo la prima udienza, che decide sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l’onere di attivare il procedimento obbligatorio di mediazione spetta al creditore opposto e non al debitore opponente.
La conseguenza è tanto chiara quanto dirompente: mancando l’attivazione del procedimento di mediazione, il decreto ingiuntivo perde efficacia, non divenendo invece definitivo come si avrebbe nel caso in cui venisse sposata la tesi della Cassazione. Due soluzioni diametralmente opposte che, attesa l’autonomia decisionale di ogni giudice, impongono, per prudenza, a ciascuna delle parti di attivare la mediazione, a meno di conoscere già in anticipo l’orientamento del magistrato cui è affidata la causa.
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