Il Tribunale di Verona (dr. Massimo Vaccari), con la sentenza depositata il 7 luglio scorso ( per leg"> Il Tribunale di Verona (dr. Massimo Vaccari), con la sentenza depositata il 7 luglio scorso ( per leg">

MEDIAZIONE DEMANDATA: RIGUARDA SOLO ALCUNE DOMANDE?

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Il Tribunale di Verona (dr. Massimo Vaccari), con la sentenza depositata il 7 luglio scorso

( per leggere la sentenza al completo clicca qui http://www.conciliazionecila.it/2016/09/06/tribunale-verona-sentenza-7-luglio-2016/ )

stabilisce che, qualora dall’istanza di mediazione emerga che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa, va dichiarata l’improcedibilità delle altre domande, per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata.

I FATTI

Una Società, e i suoi garanti, agivano in giudizio nei confronti della propria Banca:

  • proponendo un’azione d’indebito oggettivo, finalizzata ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente incassate da questa nel corso di un rapporto bancario di conto corrente (deducendo che nel corso del rapporto di conto corrente, l’istituto di credito aveva applicato interessi passivi superiori al tasso soglia e comunque in condizioni di usura soggettiva dell’attrice, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori);
  • lamentando la nullità totale o parziale del contratto di conto corrente sotto numerosi profili;
  • lamentando l’invalidità di un contratto di mutuo chirografario concesso all’attrice dalla convenuta (ciò per mancanza di causa e contrarietà a norme imperative, in quanto accordato al fine di estinguere le passività derivanti dal contratto di conto corrente, e per essere stati applicati interessi anatocistici nel corso di esso);
  • svolgendo una domanda di inibitoria della convenuta dalla segnalazione alla centrale rischi dei loro nominativi (sul presupposto che sarebbe stata contraria alla buona fede);
  • svolgendo una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto del comportamento della convenuta.

Il Giudice, per quanto qui rileva, dichiara con la pronuncia in commento l’improcedibilità di alcune di tali domande (quelle di nullità del contratto e delle clausole del rapporto di conto corrente e di inibitoria alla segnalazione in Centrale rischi) per mancato espletamento della procedura di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

Ciò in quanto dall’istanza di mediazione prodotta in giudizio (cfr. la parte della domanda di mediazione relativa alla indicazione delle ragioni della pretesa) emergeva che il procedimento conciliativo ha riguardato solo alcuni dei diversi titoli azionati in causa (vale a dire la ripetizione degli interessi anatocistici ed usurari applicati al rapporto di conto corrente e l’accertamento della gratuità del contratto di mutuo e della clausola di esso relativa alla pattuizione di interessi usurari).

Ciò posto, il Giudice illustra al riguardo quanto segue:

  • l’art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010 richiede, al fine di assolvere la condizione di procedibilità, che vengano individuate nell’istanza di mediazione tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio;
  • a nulla rileva, ai fini della pronuncia di improcedibilità, che parte convenuta nulla abbia eccepito al riguardo né in fase di mediazione né nel corso del giudizio;
  • l’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 non individua un termine ultimo per il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità in caso di mediazione demandata.

Su tale ultimo aspetto, il Giudice precisa che il richiamo al comma 1-bis operato dal richiamato art. 5, comma 2 deve intendersi riferito alla elencazione delle ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege presente nel comma 1-bis.

In ogni caso, specifica la pronuncia in commento, nel caso di specie il Giudice è stato posto in condizioni di rilevare la mancanza del presupposto processuale in questione solo dopo che era stata fissata udienza di discussione (l’istanza di mediazione, presentata in data 24 dicembre 2014, era stata infatti prodotta da parte attrice solo in data 18 aprile 2016, in ossequio all’ordinanza interlocutoria dello stesso Giudice).

 

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/mediazione

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