Mediazione civile nei processi con pluralità di parti
L’istituto della mediazione è una fase importante per snellire le procedure processuali civili, ma la norma dettata dal d.lgs. 28/2010 spesso appare controversa nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità.
L’articolo 5 comma 1 bis, avente come oggetto: “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo“, spiega che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, comodato, locazione, affitto di aziende […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.”
Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
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