Tribunale di Lecce, ordinanza 4.11.2015
Testo integrale:
ORDINANZA
Il Giudice Onorario
Sciogliendo la riserva che precede;
Letti gli atti ed i verbali di causa;
Vista l’eccezione della convenuta di “difetto di procura” del difensore dell’attrice per omessa informativa ex art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28;
Ritenuta infondata della eccezione, in quanto la norma richiamata non prevede, in caso di violazione degli obblighi di informazione da parte dell’avvocato al proprio assistito, un difetto di procura, ma l’annullabilità del contratto (lasciata alla disponibilità della aprte rappresentata e non informata, come chiarito anche da giurisprudenza di merito . Trib. Palermo, sez. II, 24.03.2011; Trib. Varese, sez I, 01.03.2011);
Rilevato che nel caso in esame la sig.ra XX chiede “dichiararsi che il cortile scoperto, di cui si discute, è un accessorio dell’immobile dell’odierna attrice ed appartiene in toto alla stessa”;
Ritenuto che la domanda dell’attrice sia volta alla tutela di diritti reali e, come tale, rientri tra le materie per le quali il D.L. n. 69/2013 all’art. 5 ha reintrodotto “l’obbligatorietà della mediazione”, quale presupposto di procedibilità delle azioni giudiziarie;
Visto l’art. 5 comma 1 – bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28;
Fissa l’udienza del ______ per il prosieguo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Lecce, 4.11.2015.
Il Cancelliere Il Giudice Onorario
Avv. Grazia Carigniani