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Mediazione: bisogna dichiarare le ragioni del mancato accordo

Attenzione al primo incontro durante la mediazione ordinata dal giudice in corso di causa: le parti, dopo aver discusso la vertenza, non possono limitarsi ad affermare che non sussistono le condizioni per mediare, ma devono anche motivare tali ragioni. Diversamente, il tentativo di mediazione si deve considerare come non concluso. Lo chiarisce il Tribunale di Roma in una recente sentenza [1].     Obbligo di motivazione. La sentenza in commento farà certamente discutere: la mediazione non si può dire tale se le parti non si armano di buona volontà e non adottano un atteggiamento di massima trasparenza nel giustificare le ragioni della mancata prosecuzione del procedimento. Se è vero, infatti, che raggiungere l’accordo è solo una possibilità e non un obbligo, è anche vero che non basta svolgere l’incontro informativo (che ha solo funzioni preliminari e preparatorie), ma è anche necessario tentare, in modo effettivo, la mediazione. Una cosa, infatti, è l’incontro informativo, un’altra invece è il concreto esperimento della mediazione, che non può ritenersi soddisfatto quanto le parti si limitino a dichiarare l’inconciliabilità delle rispettive posizioni.   Insomma, le parti – per adempiere all’obbligo imposto loro dal giudice – devono spiegare (e far verbalizzare al mediatore) le ragioni per cui rifiutano di proseguire nel procedimento. In mancanza di ciò, il rifiuto a proseguire nella mediazione si considera “ingiustificato” ed equiparabile, in tutto e per tutto, alla mancata mediazione. Con la conseguenza che il giudice dovrà tenerne conto come mancato avveramento della condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Non è la prima volta che un giudice formula un’interpretazione così restrittiva della mediazione delegata. Anche il Tribunale di Firenze, lo scorso 28 aprile, aveva aderito a tale orientamento. Secondo questa tesi, non esiste un diritto delle parti a non svolgere la mediazione: quest’ultima, al contrario, deve ritenersi un vero e proprio obbligo e non un mero adempimento formale.

Il Tribunale precisa poi che, se la parte istante intende procedere oltre l’incontro informativo mentre la parte invitata in mediazione rifiuta, senza dare motivazioni o con motivazioni ritenute non giustificate, di proseguire oltre questa fase, il convocato rischierà di essere condannato a versare una somma corrispondente al contributo unificato previsto per il giudizio [2] e a pagare all’altra parte una somma equitativamente determinata dal giudice [3].

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/121182_mediazione-bisogna-dichiarare-le-ragioni-del-mancato-accordo

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