L’OPPONENTE DEVE AVVIARE LA MEDIAZIONE PER EVITARE L’IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO
Tribunale di Rovigo, sentenza 17.3.2017
A cura del Mediatore Avv. Donato Mele Mongiò da Lecce
Commento:
Il Tribunale di Rovigo ritiene di condividere l’orientamento di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 24629 del 3 dicembre 2015) per il quale: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010” che deve essere interpretato in conformità alla costituzione e alla ratio della mediazione.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente cristallizzazione del decreto ingiuntivo opposto in caso di mancato avvio.
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