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LITI IN CONDOMINIO: SE IL VICINO DI CASA DA’ FASTIDIO

Rumori, litigi, gettito di cose pericolose dal balcone, infiltrazioni: tutto sulle liti in condominio, sui poteri dell’amministratore e come risolverli.

Gli italiani non amano troppo rumori e odori molesti, ma anche un uso disinvolto delle parti comuni, dispute con l’amministratore, piante invadenti sui balconi dei vicini e animali domestici dispettosi.

La lista delle doglianze condominiali è infinita. Molto spesso tendiamo a essere ben poco tolleranti nei confronti dei condomini disturbatori. Alla fine, però, l’intolleranza si spinge ai limiti del masochismo: pur di farla pagare al vicino, siamo disposti a scatenare cause per “questioni di principio”. Sennonché, poi, puntualmente si scopre che ogni giudizio ha, in media, una durata di non meno di tre anni solo per il primo grado, costi significativi (dai 2 ai 3 mila euro) e risultati tutt’altro che  definitivi: spesso neppure una sentenza riesce a far cessare del tutto un comportamento molesto, e se subentra una condanna al pagamento di un risarcimento, la riscossione è tutt’altro che scontata.

Mediare prima di tutto

Proprio per evitare l’intasamento degli uffici del giudice di pace per questioni che non si riesce a gestire senza entrare in conflitto, la legge sulla mediazione entrata in vigore a settembre 2013, ha imposto a chi volesse intentare una causa condominiale, l’obbligo di tentare un accordo di mediazione prima di andare in giudizio.

Vediamo come funziona.

Anzitutto, l’incontro tra le parti e il mediatore deve avvenire in uno degli organismi abilitati: l’elenco lo trovate sul sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it). A questo proposito, ricordatevi che è obbligatorio che la mediazione sia tenuta all’interno della circoscrizione per cui è competente il tribunale del luogo dove si trova il condominio.

Attenzione: la mediazione è obbligatoria solo per dispute relative a cause che riguardano il condominio (uso parti comuni, regolamento condominiale…) e non per i rapporti di vicinato, che esulano da questi aspetti, per i quali, comunque, è possibile ricorrervi volontariamente.

Infine, se le parti arrivano a un accordo, questo viene steso dal mediatore ed entrambi sono tenuti a rispettarlo. Il mediatore non prende nessuna decisione: non è un giudice e nemmeno un arbitro. Il suo compito è aiutare le parti a raggiungere un accordo. Se non si arriva a una decisione condivisa, il tentativo si conclude nel nulla e si può procedere con la causa vera e propria.

Fonte: www.laleggepertutti.it

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