Licenziamenti, così la conciliazione
Come funziona il nuovo tipo di indennizzo introdotto dalla riforma del lavoro
Cosa prevede l’offerta di conciliazione dopo il licenziamento?
“Il nuovo contratto a tutele crescenti introdotto dal Disegno di legge 23/2015 prevede l’utilizzo di un nuovo istituto conciliativo non obbligatorio a cui possono ricorrere i datori di lavoro al fine di offrire ai propri dipendenti a cui viene intimato un licenziamento, una somma di denaro per evitare il giudizio sulla legittimità del licenziamento.
L’offerta di indennizzo economico può riguardare solo: a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; b) tutti i dipendenti già assunti con contratto a termine o di apprendistato se tali rapporti vengono convertiti, dal 7 marzo 2015, in un contratto a tempo indeterminato; c) tutti i dipendenti, inclusi quelli già in servizio prima dell’entrata in vigore del decreto, del datore che, con una nuova assunzione, dal 7 marzo 2015 in poi, supera i 15 dipendenti nel Comune o nell’unità produttiva, o i 60 in tutto.
L’offerta di conciliazione facoltativa deve giungere entro i termini di impugnazione del licenziamento (60 giorni), in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, del codice civile (Dtl, sede sindacale) o davanti a una commissione di certificazione per un importo, esente da qualsiasi tipo di imposizione fiscale e contributiva, pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità; nelle Piccole e medie imprese (Pmi) tale importo è dimezzato e non può superare le 6 mensilità. Se il dipendente accetta l’assegno si ha l’estinzione del rapporto alla data del recesso e la sua rinuncia all’impugnazione anche se questa è stata già proposta.
Sul nuovo istituto il Ministero del Lavoro si è espresso precisando che sono ammessi alla fruizione della Naspi – Nuova Assicurazione sociale per l’impiego – anche i lavoratori che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro.
Quest’ultima specificazione è molto importante perché riconferma la distinzione fatta dal legislatore tra il momento negoziale individuale tra azienda e lavoratore e intervento del sistema del welfare a sostegno dei disoccupati”.
Fonte: http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2016/01/20/news/licenziamenti-cosi-la-conciliazione-1.12812733