L’AVVOCATO NON PUÒ SOSTITUIRE LA PARTE IN MEDIAZIONE
Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17.01.2017
Nella mediazione delegata è necessaria la presenza personale della parte oltre che dell’avvocato, il quale non può sostituire il cliente.
Nel caso della mediazione esperita dal solo legale e quindi in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea.
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