LA PROPOSTA DEL MEDIATORE E’ OBBLIGATORIA SE LO DISPONE IL GIUDICE

Quando il giudice prescrive l’ordinanza di avviare una mediazione relativa ad un caso di controversie, questa deve essere attivata obbligatoriamente perché rappresenta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se l’effettivo svolgimento della mediazione non si conclude con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore deve comunque provvedere a formulare una proposta di conciliazione che possa vada incontro alle esigenze di entrambe le parti.
Nella sentenza del Tribunale di Vasto il mediatore invece ha omesso di formulare una proposta conciliativa per raccordare le parti in causa dichiarando così chiuso il processo di mediazione con esito negativo. Questo comporta infatti che la procedura di mediazione non è stata svolta nel modo corretto e anche il principale compito è venuto meno perché non è riuscito ad intraprendere una strada alternativa per tentare di arrivare ad una risoluzione dei conflitti tra le parti in causa.
A tal fine il giudice dispone che le parti provvedano, entro il termine di 15 giorni, ad attivare una procedura di mediazione alternativa dinanzi allo stesso mediatore e che le parti dovranno essere presenti personalmente al processo con l’assistenza legale di un avvocato e che, un mancato rifiuto di partecipare alla mediazione, causa l’improcedibilità della domanda e una sanzione per tutte le parti costituite.
Ricordiamo infatti che il procedimento di mediazione deve essere riaperto dinanzi allo stesso mediatore che lo aveva condotto in precedenza perché la mancata definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore.
Potete trovare la sentenza integrale al seguente link http://www.conciliazionecila.it/2016/12/12/la-proposta-del-mediatore-obbligatoria-lo-dispone-giudice-2/