LA MEDIAZIONE SENZA LA PRESENZA DELLA PARTE PROVOCA LA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
Tribunale di Pordenone, sentenza 10.3.2017
A cura del Mediatore Avv. Vittoria Greco da Frosinone
Commento:
La mediazione richiede necessariamente la presenza delle parti coinvolte nel giudizio di persona e non a mezzo delegati (siano essi i difensori o altri soggetti).
Conseguenza di ciò è che l’assenza personale di una delle parti comporta l’inesistenza della procedura di mediazione così come prevista dal d. lgs 28/2010. Quindi, l’improcedibilità della domanda.
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