INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI

La mediazione deve essere avviata nel termine di quindici giorni dalla conoscenza dell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione, tale termine non può essere prorogato.
Per leggere il testo integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Piacenza, cliccate sul link seguente:
http://www.conciliazionecila.it/2017/03/14/inammissibile/
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