IL GIUDICE CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO SE L’OPPONENTE NON AVVIA LA MEDIAZIONE

Tribunale di Rimini, sentenza 15.7.2016
A cura del Mediatore Avv. Antonina Ruiu da Sassari.
Commento:
L’avvio della mediazione è un onere che grava sull’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, dovendosi opporre all’intimazione notificata dal creditore.
Il mancato avvio comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione e, quindi, del giudizio, cui segue la conferma del decreto opposto.
Il mancato avvio comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda formulata con l’atto di opposizione e, quindi, del giudizio, cui segue la conferma del decreto opposto.
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