Tribunale di Rimini L’intimazione di sfratto riguarda un’affittuaria che si è resa moros"> Tribunale di Rimini L’intimazione di sfratto riguarda un’affittuaria che si è resa moros">

DURANTE LO SFRATTO L’AVVIO DELLA MEDIAZIONE SPETTA ALL’INQUILINO

Tribunale di Rimini

L’intimazione di sfratto riguarda un’affittuaria che si è resa morosa nel pagamento dei canoni di locazione stabiliti dal contratto da lei firmato. Il giudice ritiene che dai documenti consegnati non risulta che abbia pagato i canoni stabiliti dal contratto e che lei abbia cercato di compensare tali somme con oneri condominiali. In un’udienza successiva veniva ordinato il rilascio dell’immobile e si invitavano le parti a percorrere la strada della mediazione obbligatoria entro 15 giorni dal provvedimento.
In seguito venne avanzata la richiesta di istanza di rimessione in termini che però non venne accolta perchè la malattia che avrebbe afflitto il procuratore e che le avrebbe impedito di poter accedere al proprio pc per controllare le mail non è certificata da alcuna documentazione.
Il processo si conclude con la mancata attivazione della mediazione obbligatoria e la compensa delle spese di lite tra le parti.

Bisogna ricordare che il d.lgs.28/2010 ha introdotto all’art. 5 come condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi l’esperimento di un procedimento di mediazione prevedendo che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga contestato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento di mediazione.

E voi cosa ne pensate?

Il testo della sentenza integrale lo trovi al link http://www.conciliazionecila.it/2016/11/14/lo-sfratto-lavvio-della-mediazione-spetta-allinquilino/

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