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DOMANDA RICONVENZIONALE E TENTATIVO DI MEDIAZIONE

La procedura di mediazione è obbligatoria non soltanto per la domanda principale della lite ma anche per quella introdotta con la domanda riconvenzionale se ha per oggetto una delle materie che rientrano tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Nella causa del Tribunale di Verona è stato rilevato un difetto nella condizione di procedibilità della riconvenzionale perché dal verbale della procedura stragiudiziale risulta che in realtà le parti non discussero della richiesta posta dalla banca.
Il giudice giunge infine all’assegnare alle parti il termine di 15 giorni per porre l’istanza di mediazione con il rinvio della causa stessa escludendo a priori che, nonostante il primo tentativo di mediazione non sia andato a buon fine, non è detto che anche lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione possa dimostrarsi inutile per riconsiderare la possibilità di un definitivo accordo delle controversie.

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