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Decreto ingiuntivo condominiale, dopo l’opposizione chi deve promuovere il tentativo di mediazione?

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Decreto ingiuntivo e opposizione, chi deve attivare la procedura di mediazione?

La materia condominiale rientra tra quelle rispetto alle quali è necessario, prima di intraprendere un giudizio, attivare la procedura di mediazione disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

L’art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che per controversie condominiali si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione degli artt. 1117-1139 del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

Rispetto alle azioni per decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c., tuttavia, la procedura di mediazione non è immediatamente obbligatoria.

Con riferimento alle azioni monitorie, infatti, il decreto legislativo n. 28 del 2010 specifica che le norme riguardanti il procedimento di mediazione non si applicano “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” (cfr. art. 5, quarto comma, d.lgs n. 28/2010).

In buona sostanza, com’è noto, l’amministratore condominiale può dare mandato all’avvocato di fiducia del condominio di agire direttamente in giudizio se per il recupero del credito è possibile presentare un ricorso per decreto ingiuntivo (si tratta della quasi totalità dei casi).

=> Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale

In questo contesto ci si è domandati: nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta presa una decisione sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutività (la stragrande maggioranza dei casi di decreti ingiuntivi ex art. 63 disp. att. c.c.) o sulla concessione di tale provvisoria esecuzione, a chi spetta l’onere di attivare la procedura di mediazione che rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale?

La questione non è di poco conto in quanto nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo v’è un’inversione formale del ruolo delle parti, ossia l’opponente (chi contesta il decreto) è convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto (chi il decreto l’ha ottenuto) è attore in senso sostanziale, ossia nel corso del giudizio di opposizione deve dimostrare la sussistenza del proprio credito.

La giurisprudenza di merito era divisa sull’argomento. Da un lato (es. Trib. Varese ord. 18 maggio 2012) v’era chi sosteneva che il procedimento di mediazione dovesse essere attivato dall’opposto (il creditore che aveva ottenuto l’ingiunzione di pagamento) pena la revoca del decreto; dall’altro (es. Trib. Firenze sent. 24 settembre 2014) si affermava che l’istanza di mediazione dovesse essere presentata dall’opponente (debitore), pena la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di opposizione (con contestuale conferma del decreto).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24629 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2015, s’è pronunciata per la prima volta sull’argomento propendendo per questa ultima soluzione.

Si legge nella sentenza che l’istituto della mediazione obbligatoria “mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse” Di conseguenza, prosegue la Corte nella propria motivazione “l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo”.

In questo contesto, specificano gli ermellini, nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo “si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione”. Tuttavia, specifica la Corte, tale inversione non può finire per gravare sulla parte cui è riconosciuta la possibilità di agire attraverso la scelta di procedura giudiziarie più veloci ed anche deflattive dell’ordinario carico di lavoro degli uffici giudiziari, tra le quali va annoverato il ricorso per decreto ingiuntivo.

In questo contesto, chiosano da piazza Cavour, “è dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice” (Cass. 3 dicembre 2015 n. 24629).

Come dire: se il creditore ha diritto di agire in un determinato modo, ossia un modo rapido e veloce, per il riconoscimento delle proprie ragioni, perché in una seconda fase deve attivare una procedura che mira a evitare l’accesso alla giustizia ed a risolvere le controversie fuori dalle aule di Tribunale? Per la Corte di Cassazione la lettura della norma in tal senso aggraverebbe irragionevolmente la posizione di chi ha già avuto un riconoscimento, sia pur sommario, del proprio diritto.

Si tratta di un ragionamento fondato sulla lettura di una norma poco chiara e per quanto possa essere considerato più o meno condivisibile non mette al riparo da differenti interpretazioni, peraltro già espresse in altri giudizi (succitati), sia pur di merito. In questo contesto è da ritenersi auspicabile un intervento legislativo chiarificatore (così come è avvenuto per i termini riguardanti la citazione nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo).

Fonte http://www.condominioweb.com/decreto-ingiuntivo-chi-deve-attivare-la-procedura-di-mediazione.12345#ixzz3xJ9Z0oWN

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