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Contratti bancari, mediazione anche per mutui e fideiussioni

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Le conseguenze in caso di mancato esperimento della mediazione e a chi spetta l’attivazione della procedura.  

La mediazione obbligatoria, che per legge deve essere esperita (tra le tante ipotesi) se l’oggetto della controversia riguarda un contratto bancario, coinvolge anche il caso di mutui o fideiussioni che accedono ai contratti bancari stessi. Per cui, se per recuperare il proprio credito la banca decide di agire con decreto ingiuntivo, in caso di opposizione la mediazione va delegata dal giudice dopo aver deciso sui provvedimenti relativi alla provvisoria esecuzione. A chiarirlo è il Tribunale di Campobasso con una recente sentenza. Il giudice molisano, poi, aderisce al quel filone giurisprudenziale secondo cui, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, chi deve procedere al tentativo di conciliazione è l’opponente (attore formale), per cui il mancato adempimento di tale onere conduce alla improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Il punto è però tutt’altro che certo in giurisprudenza e, al momento, si attende ancora il chiarimento della Cassazione. Secondo alcuni tribunali, l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione spetterebbe all’attore sostanziale, ossia al creditore opposto; altri giudici sono di avviso opposto, ritenendo invece che l’onere competa all’opponente debitore (in quanto attore formale e, quindi, soggetto all’onere di impulso processuale). A sposare l’una o l’altra tesi si giunge a conclusioni diametralmente diverse: l’omissione, nel primo caso, porta alla revoca del decreto ingiuntivo, mentre nel secondo alla conferma e alla non opponibilità.   Di tanto abbiamo già parlato in due precedenti approfondimenti: “Decreto ingiuntivo e mancata mediazione” e “Mediazione e decreto ingiuntivo: se nessuno si presenta”.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/102586_contratti-bancari-mediazione-anche-per-mutui-e-fideiussioni

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