CONCILIAZIONE E SFRATTO PER MOROSITA’
Lo sfratto per morosità è un argomento molto attuale che interessa una varietà di persone, a tal proposito approfondiamo ancora di più questa tematica delicata in cui si ritrovano coinvolte sempre più soggetti.
Che succede se, nella causa tra padrone di casa (locatore) e inquilino (conduttore), volta a contestare lo sfratto per morosità richiesto dal primo, non viene prima tentata la cosiddetta mediazione, ossia il tentativo di conciliazione tra le due parti? A chi spetta avviare il procedimento di mediazione, convocando davanti all’organismo la controparte? A chiarire questi dubbi è una recente sentenza del Tribunale di Napoli.
L’orientamento sposato dal Tribunale partenopeo è simmetrico a quello della Cassazione in materia di opposizione a decreto ingiuntivo: secondo infatti la Corte Suprema, a dover avviare la mediazione, prima del giudizio di opposizione, è il ricorrente in opposizione, ossia il debitore.
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Fonte: http://www.laleggepertutti.it/130956_sfratto-per-morosita-va-fatta-la-conciliazione-col-locatore