La mediazione, introdotta con d.lgs., 4 marzo 2010, n°28 è un sistema di risoluzione delle controve"> La mediazione, introdotta con d.lgs., 4 marzo 2010, n°28 è un sistema di risoluzione delle controve">

CHI PAGA L’AVVOCATO IN MEDIAZIONE?

La mediazione, introdotta con d.lgs., 4 marzo 2010, n°28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili ed è alternativo al processo civile. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la mediazione è obbligatoria, mentre in altri casi è una libera scelta rimessa alla volontà della parte; in questo ultimo caso ci si riferisce alla cosiddetta mediazione facoltativa. La situazione però potrebbe complicarsi per via della partecipazione dell’avvocato. Cosi, nel caso della mediazione obbligatoria l’avvocato deve essere presente e, insieme a lui, anche il suo cliente. Nel caso della mediazione facoltativa non è necessaria la presenza dell’avvocato.

Il punto è, che in entrambi i casi sopracitati, la parcella dell’avvocato la deve pagare il cliente. L’unica eccezione prevista è per chi rientra nei limiti di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio. In tal caso, è lo Stato a sobbarcarsi i relativi costi legali. Ovviamente, per ottenere l’agevolazione è necessario presentare una domanda presso l’organismo di Conciliazione.

A tal proposito vi segnaliamo quanto accolto dal Tribunale di Ascoli Piceno, che con un recente decreto, ha abbracciato la domanda di liquidazione a carico dello Stato dell’onorario dell’avvocato presentata da una parte ammessa al gratuito patrocinio. Ma dal decreto si evince che la condizione per ottenere il beneficio in commento è che la mediazione non obbligatoria si sia conclusa con esito negativo, ossia le parti non siano riuscite a trovare un accordo.

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